L’interconnessione per i beni strumentali ammessi al bonus Transizione 5.0

19.02.2025 - Tempo di lettura: 6'
L’interconnessione per i beni strumentali ammessi al bonus Transizione 5.0

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è un’agevolazione introdotta per incentivare l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese. Tra i requisiti necessari per beneficiare del bonus, particolare attenzione merita l’interconnessione dei beni strumentali al sistema aziendale.

 

L’interconnessione al sistema aziendale è uno dei requisiti da rispettare per la fruizione del bonus Transizione 5.0, in relazione ai beni materiali e immateriali inclusi nel progetto di investimento.

Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, le voci di costi ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante includono gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tali beni dovranno essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, oltre a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio energetico previsti ai fini del bonus Transizione 5.0.

A certificare l’interconnessione è la perizia tecnica asseverata e, sul fronte delle tempistiche, è possibile procedere anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2025.

Bonus Transizione 5.0, il requisito dell’interconnessione per i beni strumentali

Dal punto di vista tecnico, l’interconnessione è un processo che consente ai beni materiali e immateriali di comunicare e scambiare dati con il sistema di gestione della produzione o la rete di fornitura dell’azienda. Questo requisito è fondamentale per garantire che gli investimenti siano effettivamente finalizzati all’innovazione e alla trasformazione digitale.

Questa condizione riguarda i beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, indicati negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Vi rientrano, ad esempio, macchinari, attrezzature, software e sistemi di automazione.

L’interconnessione deve essere comprovata tramite una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo professionale, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda.

Nel settore agricolo invece, la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Interconnessione anche dopo il 31 dicembre 2025

Sul tema dell’interconnessione dei beni strumentali, il GSE e il MIMIT hanno pubblicato importanti chiarimenti relativi alle tempistiche da rispettare.

Dal punto di vista degli investimenti, il decreto attuativo del 24 luglio 2024 stabilisce che i progetti di innovazione devono essere completati entro il 31 dicembre 2025. Alle imprese è in ogni caso concesso un margine temporale più ampio per l’interconnessione, che non condiziona la data di completamento dell’investimento, ma deve essere realizzata in tempo utile per essere comprovata dalla perizia tecnica o dall’autodichiarazione.

Nello specifico, come evidenziato nelle FAQ pubblicate sul portale del Ministero:

“È necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall’articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiamata dal paragrafo 7.1 della Circolare Operativa, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita Piattaforma informatica.”

La documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa entro il 28 febbraio 2026, nell’ambito della perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato.

Interconnessione nella comunicazione di completamento

Vale la pena evidenziare che la scadenza del 28 febbraio 2026 di cui sopra corrisponde al termine ultimo per l’invio della comunicazione di completamento del progetto di innovazione, il passaggio finale per l’attribuzione del credito d’imposta spettante.

L’articolo 12 del Decreto attuativo MIMIT del 26 luglio 2024, relativo all’iter procedurale di accesso al bonus Transizione 5.0, prevede infatti che l’impresa, una volta terminato il progetto di innovazione, trasmetta una comunicazione di completamento entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

La comunicazione deve contenere informazioni dettagliate sul progetto, tra cui:

  • la data in cui il progetto è stato effettivamente completato.
  • l’importo degli investimenti che rientrano nel bonus (ammontare agevolabile).
  • l’importo del credito d’imposta a cui l’azienda ha diritto.

Alla comunicazione dovrà essere allegata, oltre alla certificazione del risparmio energetico conseguito, anche la documentazione che attesti il possesso della perizia tecnica.

È questo il passaggio che consente l’attribuzione esatta del credito d’imposta utilizzabile in compensazione da parte dell’impresa.

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