Bonus Transizione 5.0, comunicazione di conferma e acconto obbligatorio entro 30 giorni dalla prenotazione
Tra le comunicazioni necessarie ai fini di fruire del bonus Transizione 5.0 vi è anche quella di conferma del credito d’imposta prenotato. Invio entro 30 giorni con versamento di un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo dell’investimento
Transizione 5.0 con obbligo di conferma del credito d’imposta prenotato.
Tra gli adempimenti necessari fini dell’accesso ai nuovi bonus riconosciuti alle imprese, con la legge di conversione del DL n. 39/2024 è stato inserito l’obbligo di conferma della prenotazione contenuta nella prima comunicazione trasmessa al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.
Ci saranno 30 giorni di tempo dall’invio della comunicazione preventiva, stesso termine entro il quale l’impresa dovrà procedere al versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Bonus Transizione 5.0, comunicazione di conferma dopo la prenotazione
Le procedure delineate dall’articolo 38 del decreto legge n. 19/2024 prevedono per le imprese che intendono fruire dei crediti d’imposta Transizione 5.0 l’obbligo di inviare una serie di comunicazioni ancor prima dell’effettuazione degli investimenti, anche al fine di garantire il monitoraggio delle risorse disponibili.
Due gli adempimenti che caratterizzeranno l’avvio del progetto di investimento: alla comunicazione di prenotazione introdotta già dalla prima versione della norma, si affianca quella di conferma introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 39/2024.
L’articolo 6, comma 3-bis della legge di conversione n. 67 del 23 maggio 2024 prevede in particolare che:
“Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell’investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025.”
La comunicazione preventiva farà partire l’iter per l’accesso al credito d’imposta e dovrà contenere i dati di dettaglio del progetto di innovazione, la data di avvio e completamento e l’importo del credito richiesto.
La successiva comunicazione di conferma, da trasmettere a seguito della notifica da parte del GSE dell’avvenuta prenotazione, dovrà attestare l’avvio effettivo del progetto di investimento, con l’indicazione degli ordini accettati da parte del venditore e il contestuale versamento di una quota a titolo di acconto.
Transizione 5.0, comunicazione di conferma entro 30 giorni con versamento di un acconto pari almeno al 20%
La comunicazione periodica dovrà essere inviata al GSE entro 30 giorni dalla prenotazione sia per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a patto che consentano di conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, sia per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
La ratio del nuovo obbligo è di evitare il blocco delle risorse prenotate attingendo al plafond stanziato per il bonus Transizione 5.0. Si ricorda infatti che le richieste d’accesso al credito d’imposta saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse stanziate, pari a 1.039,5 milioni di euro per il 2024, 3.118,5 milioni di euro per il 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2023.
Nella comunicazione di prenotazione sarà necessario quindi provare l’effettivo avvio degli investimenti, documentando l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento di una somma a titolo di acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
A tal fine, nel flusso di dati da trasmettere al GSE sarà necessario indicare gli estremi delle fatture relative agli acconti corrisposti.