Il processo civile telematico si aggiorna: le novità in vigore dal 30 settembre scorso
Semplificazione è la parola chiave delle novità introdotte dalle specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre scorso per le procedure del processo civile telematico: una carrellata sulle modifiche introdotte.
Con le nuove specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre 2024, viene semplificato il processo civile telematico, facendo leva anche su una ulteriore accelerazione sulla digitalizzazione delle procedure.
Le innovazioni introdotte rendono più agevole, ad esempio, il deposito di file multimediali e potenziano il sistema PagoPA per i pagamenti.
Le novità sono contenute nel provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del 2 agosto, pubblicato sul Portale dei servizi telematici (PST) il successivo 7 agosto 2024.
Il processo civile telematico: novità per il deposito di file audio e video
Tra le principali modifiche contenute nell’aggiornamento delle specifiche tecniche, particolare rilevanza assumono le nuove regole da seguire per il deposito telematico dei file multimediali, sia per quanto riguarda le immagini che per gli audio e i video.
Prima di tutto i supporti fisici vanno in pensione e lasciano spazio al digitale: per il materiale non servirà più utilizzare supporti come penne usb o cd e viene meno anche la necessità di chiedere al giudice l’autorizzazione al deposito.
Ma non solo: il processo civile telematico dal 30 settembre ospita anche nuovi formati.
Oltre ai più noti mp4 per i video e mp3 per gli audio, sarà possibile caricare anche file mpeg2, mpeg4, avi, flac, raw, wav e aiff. E, diversamente da quanto accadeva in precedenza, potranno essere caricati anche contenuti compressi, con estensione *.arj, *.zip, *.rar.
Formati degli allegati (art. 16 Specifiche Tecniche 2 agosto 2024) | |
Documenti impaginati | PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf). |
Immagini raster | JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif), DICOM (.dcm). |
Video | formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) |
Audio | MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif) |
Testo | – TXT (.txt) |
Ipertesto | XML Extended markup language (.xml), HTML (.html,.htm) |
Posta elettronica | eml (.eml), .msg |
Formati compressi | .zip, .rar, .arj |
Come cambia il deposito telematico degli atti
Le innovazioni, inoltre, non riguardano solo i formati dei materiali che potranno essere depositati ma anche dimensioni e quantità.
Sia nei procedimenti civili che penali è possibile depositare telematicamente file di 60 megabyte, il doppio rispetto al volume accettato in precedenza: una novità che permette, quindi, di ridurre gli invii necessari per trasmettere atti e documenti e che interessa avvocati, consulenti tecnici, periti, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio.
E, nell’ottica di semplificare le procedure, sul Portale dei depositi telematici (PDT), agli oltre 128 atti processuali che i difensori possono trasmettere presso qualsiasi ufficio giudiziario italiano si sono aggiunti gli allegati multimediali.
Stessa possibilità è stata attivata sul Portale delle notizie di reato (PNR) relativamente agli atti investigativi che possono depositare le Forze di polizia e gli altri soggetti legittimati.
Inoltre per ridurre i tempi di deposito degli atti processuali, dal 30 settembre ha preso il via l’accettazione automatica nei confronti dei soggetti abilitati esterni: l’intervento del cancelliere resta necessario solo nei casi di errore bloccante.
Le altre novità introdotte per il processo civile telematico
Pur conservando nel complesso i processi originari, le nuove specifiche tecniche toccano il sistema in vari punti.
Anche il flusso dei pagamenti che vengono gestiti tramite il sistema PagoPA è stato potenziato e reso maggiormente accessibile.
Infine, le novità toccano anche un altro pilastro della Giustizia telematica: il Reginde, Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
Accanto ai soggetti appartenenti ad un ente pubblico, vengono inseriti anche coloro che operano per enti privati “nominati ausiliari del giudice, o che collaborino con l’autorità giudiziaria in settori particolari, come quelli della famiglia e dei minori”, si legge sul portale del Ministero della Giustizia. Le associazioni rappresentative dei consumatori potranno svolgere la funzione di assistenza ai cittadini nei processi di competenza del Giudice di pace. Restano escluse, invece, le parti private.