Processo civile telematico e giudice di pace: lo stato dell’arte
Nel contesto degli interventi volti alla digitalizzazione del processo civile di tanto in tanto ci si domanda quando il processo telematico farà finalmente il suo debutto anche presso gli uffici del Giudice di Pace.
Nel contesto degli interventi, più o meno emergenziali, volti alla digitalizzazione del processo civile di tanto in tanto ci si domanda quando il processo telematico farà finalmente il suo debutto anche presso gli uffici del Giudice di Pace in modo da poter giungere ad una piena e definitiva informatizzazione del rito civile e, questione non da poco, eliminare gli errori procedurali di coloro che reputano già ora di potersi valere di alcune indubbie commodities del telematico, quali il potere di attestazione di conformità conferito ad avvocati ed altri protagonisti del processo.
La rivoluzione sembra essere oramai arrivata, grazie alla riforma Cartabia, che prevede dal 30 giugno 2023 la possibilità di inserire gli atti procedurali in via telematica. Un cambiamento epocale, che spinge i professionisti forensi a semplificare l’approccio telematico dotandosi di specifici software per processo civile telematico, in modo da gestire al meglio il deposito degli atti processuali. Tra questi, spicca il software nota iscrizione a ruolo, elemento fondamentale per redigere la nota iscrizione a ruolo nel minor tempo possibile.
Giudice di pace e processo telematico: cosa dice la normativa
In realtà, come noto, il legislatore ha previsto l’introduzione del processo telematico presso i suddetti uffici nel contesto del più ampio intervento di riforma della magistratura onoraria operato dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il cui art. 32 comma 5, prevedeva testualmente (nella sua formulazione originaria): “A decorrere dal 31 ottobre 2021 (il grassetto è di chi scrive, n.d.r.) ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell’articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data”. Non a caso, la suddetta data era la stessa prevista per l’entrata in vigore dell’intera parte del testo normativo concernente l’aumento (notevole) di competenza per il Giudice di Pace, prevista agli art. 27 e 28 del decreto citato.
Dunque, il legislatore aveva (e ha, come vedremo tra breve) previsto uno scenario in cui aumento delle competenze e informatizzazione degli uffici sarebbero andati (e vanno) di pari passo, ipotizzando un termine di quattro anni per portare il sistema a regime. Sennonché tale riforma radicale si è scontrata con un nemico molto più potente, l’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha fatalmente rallentato l’adeguamento delle strutture e degli uffici. In ragione di ciò si è dovuto prendere atto del mutato contesto sociale e normativo e si è differita di un ulteriore quadriennio l’entrata in vigore della riforma; con l’art. 17-ter, comma 1, lettera b) del d.l. 9 giugno ’21 (convertito dalla legge 6 agosto ’21, n. 113), il termine di cui all’art. 32, comma 5, d. lgs. n. 116 del 2017 è stato infatti portato al 31 ottobre 2025.
Vi è dunque ampio margine di tempo per avviare un’opera titanica di informatizzazione di uffici ancora molto arretrati da questo punto vista; basti pensare che per molti di questi non è stata neppure abilitata la trasmissione delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria a mezzo PEC. Data la situazione, pertanto, inutile prospettare tempi più ravvicinati che non sarebbero stati rispettati e avrebbero solo generato incertezze negli operatori.
Il processo civile telematico e il giudice di pace: scenari futuri
La macchina della giustizia telematica non è però stata ferma in questi mesi; nello scorso mese di giugno, infatti, sul portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia sono stati pubblicati i nuovi schemi XSD relativi agli atti che sarà possibile depositare telematicamente presso gli uffici dei Giudici di Pace in via sperimentale a partire da una data che verrà resa nota in seguito.
Tali schemi xsd (che costituiscono il paradigma necessario per poter effettuare i depositi telematici) sono stati rilasciati anticipatamente rispetto ai tempi di avvio della sperimentazione dei depositi; ciò al fine consentire alle software house di adeguare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti.
Gli schemi già rilasciati sono relativi a:
- ricorso per decreto ingiuntivo
- integrazione documentale .
- richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
- richiesta di consultazione temporanea del fascicolo
- deposito complementare
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In sostanza, tutti gli schemi necessari per avviare i primi test di deposito nell’ambito del procedimento monitorio.
Chiarito il quadro normativo ci si può anche domandare se, in presenza di uffici più virtuosi e più avanzati nello sviluppo delle funzionalità digitali, sarà possibile avviare il processo telematico, anche solo in via meramente facoltativa, in anticipo rispetto alla data indicata dal legislatore.
Un indizio favorevole in tal senso è dato dall’art. 16 bis, comma 6, d.l. 179 del 2012 il quale, con riferimento alle norme sul processo civile telematico, riportate nei commi precedenti, prevede espressamente che “negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati”.
La norma in sostanza prevede che i depositi telematici nel rito contenzioso e nel rito monitorio possano essere autorizzati con decreto del Ministro della giustizia e dunque (parrebbe) a prescindere o non essendo vincolati all’esistenza di un termine preciso (che in effetti al momento dell’emanazione del suddetto decreto legge non c’era); termine preciso che invece, va ricordato, è previsto nell’art. 32 d. lgs. 116 del 2017, sicché ci si può domandare se tale norma possa essere applicata anche con l’attuale regime normativo e possa eventualmente portare, in alcuni uffici, ad una partenza anticipata dei depositi telematici.
Ad avviso di chi scrive la risposta potrebbe anche essere positiva anche se, per la verità, il discorso rischia di essere confinato a discussioni prettamente accademiche o teoriche stante che, in pratica, ben difficilmente si assisterà a richieste di avvio anticipato del “processo digitale”.
Come si diceva, nel quadro della più ampia riforma e dell’aumento di competenze che interesseranno la magistratura ordinaria da qui a quattro anni, la priorità non che si brucino le tappe ma che si crei un sistema davvero efficiente e in grado di reggere il carico, invero sostanzioso, che si riverserà sugli uffici dei Giudice dei Pace.
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