Per il mancato controllo della PEC può scattare anche la sospensione
Non verificare la PEC può denotare una negligenza che porta alla sospensione dell’avvocato. Lo ha confermato il Consiglio Nazionale Forense analizzando un caso pratico.
Controllare assiduamente la PEC, la casella di Posta Elettronica Certificata, non è solo una buona abitudine, ma rientra tra i doveri dell’avvocato, soprattutto quando potrebbero arrivare elementi rilevanti per i procedimenti dei propri clienti. E chi non rispetta gli obblighi della professione rischia di incorrere in sanzioni.
A confermarlo è stato il Consiglio Nazionale Forense che, di recente con la sentenza numero 134 del 2024, si è pronunciato sulla sospensione di un professionista.
Sospensione dell’avvocato per mancato controllo della PEC: una sanzione congrua
Al centro della vicenda c’è l’articolo 26, comma 3 del Codice Deontologico Forense:
“Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”.
Il Consiglio Nazionale Forense, infatti, ha ritenuto una sanzione congrua la sospensione per 8 mesi di un professionista che non si è accorto della notifica PEC di una opposizione a un decreto ingiuntivo con conseguenze importanti per il suo assistito e ha violato, in questo modo, una serie di norme deontologiche.
Per il CNF il comportamento del professionista, che non ha controllato adeguatamente la casella di posta e ha perseverato nel suo errore, ha arrecato un grave danno al cliente e ha offeso la reputazione, la dignità e il decoro dell’intera categoria professionale. Elementi che rendono applicabile la sanzione della sospensione.
In attesa di comunicazioni rilevanti per il cliente, attenzione massima sulla PEC
“Non verificare la PEC, nella consapevolezza, anche solo per la vicenda in oggetto, del periodo nel quale potesse maturare un’opposizione ad un decreto ingiuntivo, è circostanza che di per sé denota negligenza con le dirette conseguenze in termini di configurabilità della violazione di cui all’art. 26 comma. 3”, si legge nella sentenza numero 134 del 2024.
Farsi sfuggire una comunicazione così importante denota, per il Consiglio, un disinteresse nei confronti del procedimento che vede coinvolto il cliente.
Quando dalla casella di posta elettronica certificata possono arrivare elementi rilevanti per le sorti della parte assistita non è possibile in alcun modo abbassare la guardia nella verifica delle PEC.
Chi si lascia sfuggire messaggi di una certa rilevanza per il procedimento che sta seguendo dimostra di avere un comportamento che si pone al di sotto della diligenza media e rischia di essere sanzionato con la sospensione.