Le notifiche telematiche per avvocati: stato dell’arte e innovazioni
La riforma del processo civile approvata nel 2024 ha interessato anche la materia delle notificazioni da parte dell’avvocato, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo della modalità telematica.
Con la modifica dell’art. 137 c.p.c. e l’introduzione dell’art. 3-ter all’interno della legge n. 53 del 1994 si è così venuto a creare un sistema in forza del quale vige l’obbligo di notifica a mezzo PEC nel caso in cui il destinatario (impresa o professionista) sia tenuto all’iscrizione nei pubblici registri INI-PEC o registro Imprese oppure nel caso in cui si tratti di persona fisica o ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e abbia eletto domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, intendendosi con quest’ultima locuzione l’elezione del domicilio digitale nel pubblico registro meglio noto come INAD.
Il legislatore della riforma si è anche preoccupato di regolamentare le ipotesi di mancato perfezionamento della notificazione, in particolare di quelle imputabili al destinatario, prevedendo che:
- se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC, l’avvocato esegue la stessa mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; in tal caso la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento;
- se invece il destinatario è soggetto il cui indirizzo è inserito nell’indice INAD, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinari.
Questa parte di riforma è rimasta però parzialmente inattuata dal momento che l’area web di cui alla lettera a) sopra menzionata non è mai stata attivata; infatti, l’entrata in vigore della disposizione è stata differita prima al 31 dicembre 2023 con l’art. 4-ter del d.l. 51/2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l’art. 11, comma 5-bis, del d.l. 215/2023.
Allo stato attuale, per effetto di questa proroga, vige pertanto un sistema unitario in forza del quale in caso di mancato buon fine della notifica a mezzo PEC, si procede con le modalità ordinarie (ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o in proprio, mezzo posta raccomandata); il momento perfezionativo della notificazione coincide però opportunamente con quello in cui è generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. È superfluo dirlo, ma in questo modo si evita di addossare al soggetto notificante (il più delle volte incolpevole) le conseguenze dell’inadempimento del soggetto destinatario, che abbia trascurato la corretta manutenzione della propria casella PEC.
Si verifica pertanto una sorta di effetto retroattivo: il tentativo di notifica telematica effettuato infruttuosamente in un dato giorno per via telematica, sarà seguito dal perfezionamento della stessa con modalità ordinarie a distanza di qualche giorno; gli effetti della notificazione, però, coincideranno (retroagendo) con la data in cui venne tentata la notifica a mezzo PEC.
Questo particolare procedimento non può però avere tempi indeterminati e per stabilirne la durata occorre far riferimento alla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, secondo la quale, a seguito di ripresa dell’iter in questione, la successiva notificazione avrà effetto dalla data di attivazione del procedimento, sempreché detta ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova.
Poiché in giurisprudenza si fa riferimento al termine per proporre impugnazione è agevole esemplificare: una notificazione tentata a mezzo PEC per un procedimento di primo grado il giorno 15 marzo ’24, ma non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, dovrà essere portata a termine (a mezzo ufficiale giudiziario o posta raccomandata) entro il 30 marzo ’24, posto che in primo grado il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni. In tal caso, a prescindere dall’effettivo giorno di perfezionamento della notifica, gli effetti della stessa retroagiranno al 15 marzo ’24.
Diverso è invece il caso in cui il mancato perfezionamento sia imputabile al mittente; in tali casi, infatti, non è previsto alcun meccanismo di salvezza e l’atto deve essere compiuto entro il termine di decadenza previsto dalla legge.