Come cambia la redazione degli atti processuali con il DM 110
Con decreto del ministero della Giustizia del 7 agosto 2023, n. 110, si è data attuazione alla previsione del comma quinto dell’art. 46 disp. att. c.p.c. nella parte in cui si demandava per l’appunto a questa tipologia di provvedimento normativo il compito di stabilire “i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso” (V comma, secondo periodo).
La disposizione in questione costituisce diretta applicazione dei principi di chiarezza e sinteticità codificati all’art. 121 c.p.c. e, a ben vedere, ha di per sé duplice portata precettiva: enuclea quelle parti dell’atto che non sono soggetti al calcolo dei limiti dimensionali ma afferma anche che queste parti (intestazione, indice e breve sintesi del contenuto dell’atto) devono essere presenti all’interno dell’atto giudiziario.
Il decreto n. 110 del 2023 ha una struttura composita dal momento che stabilisce i criteri di redazione per tutti gli atti processuali e detta invece limiti dimensionali solo per gli atti depositati in cause dal valore inferiore a € 500.000; nei procedimenti di maggior valore dunque, occorre rispettare i principi di chiarezza e sinteticità codificati dall’art. 121 c.p.c. e devono essere redatti atti che rispettino i criteri redazionali codificati all’art. 2 ma non i limiti dimensionali di cui all’
- 000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto all’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
- 000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
- 000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza.
Come si vede, non una grande penalizzazione per l’avvocato se si considera che dal conteggio suddetto sono esclusi:
- gli spazi,
- la parte introduttiva dell’atto (definita al precedente art. 2, che verrà esaminato di seguito),
- l’indice e la sintesi dell’atto,
- le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge,
- la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori
- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
- i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.
Inoltre va considerato che la violazione dei limiti in questione, senza valida giustificazione, non può avere ripercussioni sul giudizio anche se può portare a penalizzazioni per l’avvocato in punto spese. L’art. 5 prevede però che i limiti sopra esposti possano essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso è compito del difensore esporre sinteticamente nell’atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.
Per quanto concerne invece i criteri redazionali, ovvero le modalità di strutturazione degli atti processuali, vengono dettate precise disposizioni che dovrebbero portare ad una standardizzazione di questi ultimi, che dovrebbero presentare la seguente articolazione:
- intestazione, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;
- parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
- parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio;
- nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;
- esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
- nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
- con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
- conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
- indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
- valore della controversia;
- richiesta di distrazione delle spese;
- indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Alle lettere f) e i) il decreto fa in maniera significativa riferimento ai collegamenti ipertestuali tra atto processuale e documenti prodotti; appaiono dunque opportuni alcuni chiarimenti per la loro creazione e il loro utilizzo. Occorre innanzitutto precisare che l’utilizzo di questa tecnica presuppone che atto e documenti:
- siano contenuti all’interno della medesima cartella locale del computer in uso all’avvocato
- siano presenti all’interno della medesima busta informatica oggetto di deposito telematico.
Tanto per esemplificare, dunque, il rispetto della lettera f) del decreto n. 110/2023 potrebbe portare al deposito di un documento (munito di collegamento ipertestuale) citato nella parte “in fatto” di un atto introduttivo mentre il rispetto della lettera i) potrebbe portare alla necessità di dover inserire un secondo collegamento ipertestuale all’interno dell’indice dei documenti prodotti. Sennonché, proseguendo la causa, si porrà verosimilmente la necessità di depositare una memoria istruttoria ai sensi dell’art. 171-ter n. 2) c.p.c e magari si porrà l’esigenza di citare i documenti prodotti all’interno dei capi di prova dei quali si chiede l’ammissione. Ebbene, in tal caso, laddove ci si volesse giovare dei collegamenti ipertestuali, sarebbe necessario inserire nuovamente i documenti in questione all’interno della busta telematica.
L’utilizzo dei collegamenti ipertestuali può portare benefici (economici) per l’avvocato, sicché è bene averne presenti le potenzialità; Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis d.m. 55 del 2014, il compenso liquidato dal giudice deve essere aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.