elettronica.
Firma Elettronica e Firma Digitale: perché non sono sinonimi?
Spesso si parla di firma elettronica e firma digitale utilizzandole come sinonimi o senza capirne le differenze e il relativo valore probatorio. Occorre fare un po’ di chiarezza. Vediamo nel dettaglio le diverse tipologie di firme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale e le differenze a livello legale.
Vediamo nel dettaglio le diverse tipologie di firme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale:
Firma Elettronica:
per definizione è “L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”. Si va quindi dal PIN delle carte magnetiche, come per esempio il Bancomat, alle credenziali di accesso web, come nome utente e password.
Firma Elettronica Avanzata:
di più recente introduzione rispetto alle altre firme, è definita “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”. Di fatto potremmo definirla come una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza aggiuntive. Un esempio di Firma Elettronica Avanzata è quella su tablet.
Firma Elettronica Qualificata:
attraverso mezzi di cui il firmatario detiene il controllo esclusivo permette di identificare in modo univoco il titolare. Questo tipo di firma si basa su un certificato qualificato ed è realizzata tramite un dispositivo sicuro quale il token o la smart card.
Firma Digitale:
è definita come “un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici“. Questa tipologia di firma richiede dunque una particolare modalità tecnologica: crittografia a chiavi asimmetriche. I mezzi più diffusi per apporre la firma digitale sono, come nel caso di quella elettronica qualificata, il token e la smart card.
Le differenze tra firma digitale e firma elettronica
Ogni firma, come accennato in precedenza, ha un valore probatorio diverso. Nel caso della Firma Elettronica “semplice”, non essendo state definite caratteristiche tecniche e livello di sicurezza, il valore probatorio del documento informatico su cui è apposta la firma sarà determinato dal giudice che, caso per caso, terrà conto delle sue caratteristiche di qualità, sicurezza e immodificabilità.
Firma Elettronica Avanzata, Firma Elettronica Qualificata e Firma Digitale hanno la stessa efficacia probatoria della scrittura privata prevista dall’art.2702 del Codice Civile, tranne per i contratti immobiliari nel caso venga apposta la Firma Elettronica Avanzata.