Deposito Telematico di un atto: le istruzioni in caso di errore
Il deposito telematico di un atto, in sintesi, si concretizza con l’invio di un messaggio PEC, Posta elettronica certificata, ma può accadere che la comunicazione non vada a buon fine. A chi rivolgersi e quali istruzioni seguire in caso di errore?
Il deposito telematico di un atto si concretizza con il canonico schema comunicativo mittente-messaggio-destinatario: avviene, infatti, tramite PEC, Posta Elettronica Certificata.
E come in tutti i flussi comunicativi possono verificarsi degli errori che compromettono la buona riuscita della procedura.
Partendo dalle indicazioni fornite sul portale dei Servizi Telematici, un vademecum su come comportarsi in caso di anomalie e a chi rivolgersi.
Come funziona il deposito telematico di un atto
Gli avvocati che procedono con il deposito telematico di un atto preparano una busta virtuale con tutti i documenti richiesti da allegare al messaggio di Posta Elettronica Certificata che sarà indirizzato all’indirizzo dell’ufficio giudiziario di riferimento.
Cifrando il contenuto del deposito con la chiave pubblica dell’ufficio giudiziario destinatario si impacchetta la busta telematica che rappresenta il cuore della procedura ed è composta dai seguenti elementi:
- un file strutturato con l’atto e gli eventuali allegati (IndiceBusta.xml);
- un file strutturato specifico per ogni tipologia di atto, in cui sono riportate le informazioni fondamentali che contiene (DatiAtto.xml);
- l’atto in PDF firmato in maniera digitale;
- gli allegati all’atto, eventualmente sottoscritti in maniera digitale.
In tabella le istruzioni riassuntive per il deposito telematico di un atto fornite dal Ministero della Giustizia.
Mittente | Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell’atto. |
Destinatario | Indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario interessato. |
Oggetto | Sintassi: DEPOSITO [oggetto_deposito] Dove: [oggetto_deposito] = eventuale testo libero (ignorato dal sistema) Esempio: DEPOSITO Ricorso A vs. B |
Corpo | Eventuale testo libero |
Allegati | [qualsiasi nome].enc: busta telematica (corrisponde a “Atto.enc”), come da specifiche; il sistema accetta un solo file con estensione .enc, ed elabora solo quello; nel caso in cui vi siano più file .enc, il sistema elabora unicamente il primo
|
Deposito telematico di un atto: le istruzioni in caso di errore
Il riscontro sull’esito della procedura dopo l’invio rappresenta un momento fondamentale: è necessario, infatti, attendere la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC).
La data e l’ora determinano il momento della ricezione ai fini dei termini processuali.
Ma sono diversi gli errori che possono verificarsi nel deposito telematico di un atto e per ognuno è necessario procedere diversamente.
In caso di assenza di “ricevuta accettazione” bisogna rivolgersi al proprio gestore PEC o nel caso in cui si utilizza un Punto d’Accesso, che integra la PEC, al soggetto che gestisce il servizio.
Se, invece, viene a mancare la “Ricevuta Avvenuta Consegna” o, al contrario, si riceve un “Avviso mancata Consegna” dopo 24 ore, è possibile inviare mail all’indirizzo info-pct@giustizia.it indicando con quale software viene effettuato l’invio e allegando l’avviso ricevuto.
Per ottenere le indicazioni richieste è necessario scrivere da un semplice indirizzo di posta elettronica, non certificata.
A chi rivolgersi in caso di errore nel deposito telematico di un atto
Quando, invece, si riceve un messaggio PEC con oggetto “Notifica Eccezione” che riporta un codice errore che inizia con “E” il sistema sta segnalando errori o inconsistenze relative al messaggio inviato.
E sono diverse le strade percorribili:
- se l’errore è relativo al mittente bisogna verificare la corretta iscrizione al RegIndE rivolgendosi al proprio Punto d’Accesso o all’ordine professionale/ente di appartenenza o, nei casi in cui è possibile procedere all’iscrizione/modifica della specifica funzione messa a disposizione dal Portale dei Servizi Telematici.
- in alternativa:
- per chi utilizza un software che predispone in automatico il messaggio di PEC è possibile rivolgersi al relativo fornitore;
- se il messaggio è predisposto manualmente bisogna verificare che il formato utilizzato sia aderente a quello previsto dalle specifiche tecniche.
E ancora ci sono casi in cui, per avere chiarimenti sulla procedura, è necessario rivolgersi alla cancelleria dell’ufficio giudiziario adito:
- ricezione di un messaggio PEC con oggetto “accettazione” e un codice di errore incomprensibile;
- mancata ricezione di un messaggio PEC con oggetto “esito controlli automatici” dopo aver ottenuto la Ricevuta di Avvenuta Consegna;
- mancata ricezione di messaggio PEC con oggetto “accettazione” dopo l’esito dei controlli automatici.
Infine se la comunicazione PEC con l’esito dei controlli automatici, che contiene il risultato delle verifiche formali del messaggio e della busta telematica, riporta un codice errore incomprensibile si può far riferimento al fornitore del software utilizzato per la definizione del contenuto del deposito.