Credito d’imposta per gratuito patrocinio: quando fare domanda?
L’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e ha intenzione di richiedere il relativo credito d’imposta deve tener conto di due finestre temporali per la domanda
Per le procedure di mediazione e negoziazione assistita l’avvocato che opera in gratuito patrocinio può accedere al compenso che gli spetta anche richiedendo un credito d’imposta.
Ci sono, però, specifiche regole da seguire e tempi da rispettare per l’invio della domanda: in particolare bisogna tenere conto di due finestre temporali, una nel primo e una nel secondo semestre.
Una volta ottenuto il credito è possibile procedere con l’utilizzo in compensazione in linea con le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Quando presentare domanda per il credito d’imposta per gratuito patrocinio?
Come si legge nel decreto del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2023, all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1 -bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.
Le somme sono accessibili sotto forma di credito d’imposta, presentando un’apposita domanda sulla piattaforma ministeriale lsg.giustizia.it dedicata proprio a questo tipo di procedure:
- tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno;
- tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ogni anno.
L’avvocato deve emettere fattura e presentare istanza di riconoscimento dell’agevolazione seguendo la tabella di marcia stabilita.
Credito d’imposta relativo al gratuito patrocinio: come presentare domanda
L’avvocato interessato a ottenere gli importi da utilizzare in compensazione può accedere alla piattaforma ministeriale tramite una delle credenziali ammesse:
- Identità digitale SPID:
- persona fisica;
- persona giuridica;
- professionale persona fisica;
- Carta Nazionale dei Servizi;
- Carta d’Identità Elettronica.
Una volta effettuato l’accesso, dalla pagina di benvenuto sarà necessario selezionare tra i servizi online da utilizzare Istanza credito d’imposta e seguire la procedura guidata.
“Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della domanda di determinazione del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento”, si legge nel provvedimento ministeriale.
Tutte le comunicazioni relative all’istanza vengono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’avvocato che presenta la richiesta.
Credito d’imposta relativo al gratuito patrocinio: le istruzioni per l’utilizzo
Gli esiti delle domande e l’importo del credito di imposta che spetta al professionista vengono comunicate dal Ministero rispettando le seguenti scadenze:
- entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo;
- entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre.
Ottenuta la comunicazione dell’importo, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, rispettando le cifre indicate e seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 24/E del 2024.