Smart Working: al via il credito d’imposta del 15%

07.04.2021 - Tempo di lettura: 2'
Smart Working: al via il credito d’imposta del 15%

Legge di Bilancio 2021, rafforzando il credito d’imposta per la Transizione 4.0, ha previsto anche un credito d’imposta del 15% per le imprese che investono in beni necessari ad agevolare lo smart working.

Lo scopo è quello di favorire l’implementazione del lavoro agile che, a seguito dell’emergenza pandemica, in molti ambiti è diventato la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa.

La misura dell’agevolazione

L’agevolazione fa parte del pacchetto di investimenti in beni materiali e immateriali non 4.0, ovvero i beni diversi da quelli indicati nell’allegato A e B annesso alla legge dell’11 dicembre 2016, n. 22.

In generale, per i suddetti beni, il credito d’imposta ammonta nella misura del 10% del costo di acquisto, fino a un massimo di 2 milioni di Euro per i beni materiali e a 1 milione di Euro per i beni immateriali.

L’agevolazione però aumenta fino al 15% se i beni riguardano investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81.

Il citato articolo 18 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro attraverso “forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, dove la prestazione lavorativa “viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”.

La disciplina è retroattiva in quanto si può usufruire dell’aliquota maggiorata al 15% per gli investimenti effettuati a partire 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione è valida anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giungo 2022, a patto che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine per l’acquisto dei beni sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale per i soggetti con ricavi e compensi inferiori a 1,5 milioni di Euro.

I beneficiari

Beneficiari del credito d’imposta sono le impreseresidenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni – a prescindere dalla forma giuridica, modalità di determinazione del reddito d’impresa ai fini fiscali, dal settore di appartenenza e dalla dimensione – ma anche gli esercenti arti e professioni.

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