Guida al credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

12.05.2021 - Tempo di lettura: 6'
Guida al credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

Il credito d’imposta formazione 4.0 (chiamato anche Bonus formazione 4.0) erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico è una misura che punta a sostenere le imprese nelle spese per la formazione del personale, in ottica di apprendimento delle competenze necessarie per governare l’Industria 4.0.

Queste misure sono inserite nel Piano nazionale transizione 4.0 ed hanno lo scopo di incentivare le aziende alla formazione di nuove professionalità in linea con la Trasformazione Digitale.

Credito d’imposta formazione 4.0: chi può accedervi?

Non vi è distinzione né di forma giuridica né di settore economico per poter accedere a queste agevolazioni previste dal Mise. Quindi qualsiasi azienda che voglia permettere al proprio personale di apprendere le nuove competenze può far richiesta per il Bonus formazione 4.0.

Le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico inoltre autorizzano all’accesso verso questi incentivi di formazione dei dipendenti anche gli enti non commerciali (che esercitano regolarmente attività commerciali) e organizzazioni di soggetti non residenti che operano in Italia. Senza dubbio un pacchetto di proposte che ha l’obiettivo di formare a livello professionale l’intero settore economico, in modo da non farsi trovare impreparato davanti alle nuove esigenze dell’Industria 4.0.

I vantaggi del credito d’imposta formazione 4.0

Con il credito d’imposta dedicato all’innovazione tecnologica il Mise prevede di sostenere le imprese attraverso la compensazione delle imposte a partire dal periodo successivo a quello dell’attivazione del Bonus. Nello specifico ecco l’entità delle misure:

  • Micro e piccole imprese: credito d’imposta del 50% delle spese ammesse con limite massimo annuale di 300.000€;
  • Medie imprese: credito d’imposta del 40% delle spese ammesse con limite massimo annuale di 250.000€;
  • Grandi imprese: credito d’imposta del 30% delle spese ammesse con limite massimo annuale di 250.000€.

Quali sono le spese e le attività previste dal Bonus formazione 4.0?

Come delineato sull’apposita sezione sul sito del Mise relativa al credito d’imposta formazione 4.0 ecco nel dettaglio le principali spese formative ammesse alla misura:

  • Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • Spese per personale dipendente impegnato nell’attività di docenza con un credito previsto fino al 30% della retribuzione complessiva annua;
  • Costi di esercizio relativi al progetto di formazione: spese di viaggio, materiali e forniture attinenti al progetto, spese di alloggio per lavoratori con disabilità;
  • Costi di consulenza relativi ai progetti di formazione;
  • Spese indirette: spese amministrative, di locazione, generali.

Allo stesso tempo il Ministero dello Sviluppo Economico esplicita quelle che sono le attività formative che possono essere ammesse al Bonus formazione 4.0, eccole:

  • Big data e analisi dei dati;
  • Cloud e fog computing;
  • Cyber security;
  • Simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • Prototipazione rapida;
  • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • Robotica avanzata e collaborativa;
  • Interfaccia uomo macchina;
  • Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • Internet delle cose o delle macchine;
  • Integrazione digitale dei processi aziendali.

Come accedere al credito di imposta formazione 4.0?

Sempre seguendo le indicazioni del Mise il credito d’imposta maturato per spese di formazione va inserito all’interno della dichiarazione dei redditi, ovviamente relativamente ai periodi in cui le spese sono state sostenute. Dal periodo di imposta successivo sarà possibile compensare le spese formative, con la solita presentazione del modello F24.

Non solo, per poter accedere al Bonus formazione 4.0 è necessario:

  • che il sostenimento delle spese sia certificato da un revisore legale dei conti della società e, nel caso di aziende non soggette a revisione, da un revisore legale dei conti esterno;
  • che venga prodotta una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti dell’attività di formazione;
  • che venga dimostrata la corretta applicazione del beneficio, attraverso apposita documentazione contabile e amministrativa.

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