Formazione 4.0: dal 2021 ampliamento delle spese ammissibili

11.03.2021 - Tempo di lettura: 4'
Formazione 4.0: dal 2021 ampliamento delle spese ammissibili

La Legge di Bilancio 2021 ha rafforzato il Piano Industriale 4.0, compreso ilcredito d’imposta formazione 4.0. Prevedendo, per quest’ultimo, un ampliamento le spese ammissibili al credito d’imposta e prorogando l’agevolazione fino al 31 dicembre 2022.

La finalità è stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale dipendente sulle materie che hanno ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione digitale.

I beneficiari sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e fiscale. Sono escluse le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Le novità

Le nuove spese ammissibili riguardano:

  • le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto formativo, come ad esempio spese di viaggio, per materiali e forniture, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire a uso esclusivo per il progetto. Restano escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi di servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (amministrative, di locazione e spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

In precedenza, erano ammesse solo le spese riguardanti il costo del personale dipendente partecipante alla formazione e il costo del dipendente che partecipa in veste di docente o di tutor, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante.

Tipologia di agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta attribuito come percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale lordo riferito alle ore o alle giornate di formazione. Nello specifico, è riconosciuto nella misura del:

  • 50% delle spese per le piccole imprese, fino a un massimo annuale di € 300.000;
  • 40% delle spese per le medie imprese, fino a un massimo annuale di € 250.000;
  • 30% delle spese per le grandi imprese, fino a un massimo annuale di € 250.000.

Il beneficio potrà arrivare al 60% per tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, anche in un’unica soluzione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Non vi sono variazioni in merito alle attività considerate ammissibili, ovvero quelle svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle “tecnologie abilitanti” previste dal Ministero dello Sviluppo Economico, così neanche per gli obblighi documentali e dichiarativi.

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