Come funziona la certificazione per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione
Le imprese possono richiedere un’apposita certificazione per attestare la qualificazione degli investimenti ammissibili ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione e design: le istruzioni su come funziona la procedura
Il Decreto Semplificazioni del 2022 ha messo in campo un sistema di certificazione relativo alle spese per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative: per favorire l’applicazione dei relativi crediti d’imposta in condizioni di certezza, è stata introdotta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) un’apposita attestazione per le imprese.
L’obiettivo è quello di ottenere una qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, per l’accesso alle agevolazioni e alle maggiorazioni previste.
Con il Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024, sono stati avviati i lavori per la costruzione dell’albo dei certificatori a cui le imprese potranno rivolgersi: persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici.
Chi può richiedere la certificazione per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione
La certificazione per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione può essere richiesta dalle imprese che hanno effettuato, o hanno intenzione di farlo, investimenti in attività che rientrano nel campo di applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
La strada non è percorribile nel caso in cui siano state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo eventuali violazioni relative ai crediti d’imposta.
Come si legge nell’articolo 23 del Decreto Legge numero 73 del 2022, il sistema nasce per favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle agevolazioni. E la certificazione “esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”.
Per ottenere il riconoscimento del valore delle attività è necessario individuare un certificatore ed effettuare la richiesta di accesso alla procedura al MIMIT specificando il soggetto incaricato tra quelli iscritti all’Albo che deve aver, preventivamente, accettato l’incarico.
Attualmente la lista di persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca che possono rilasciare la certificazione è in via di definizione: le domande per l’iscrizione sono state aperte il 21 febbraio e per la verifica dei requisiti il Ministero ha 90 giorni di tempo.
Come richiedere la certificazione per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione
Le imprese che intendono ottenere la certificazione possono inoltrare la loro richiesta di accesso alla procedura tramite la piattaforma MIMIT dedicata, operando come segue:
- prima di tutto è necessario accedere al servizio online tramite autenticazione con SPID, CIE – Carta d’Identità Elettronica o apposita registrazione;
- una volta all’interno, è possibile inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
- si può proseguire, a questo punto, con la compilazione della scheda progetto, secondo lo schema predefinito disponibile sulla piattaforma informatica;
- si seleziona il certificatore tra quelli iscritti all’Albo;
- completati i passaggi precedenti, si deve scaricare il modulo di domanda in formato pdf, non modificabile, per la firma digitale;
- il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione dal certificatore deve essere, poi, caricato in piattaforma.
Per ogni certificazione richiesta, inoltre, è previsto, inoltre, l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria pari a 252 euro.
Il certificatore dovrà dichiarare di non versare in situazioni di conflitto di
interesse derivanti, ad esempio, dall’esistenza di rapporti diretti o indiretti di
partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata, di rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado o comunque di altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all’art. 1 comma 206 della L. 160/2019.
Se le operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda vanno a buon fine, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta protocollazione.
Cosa contiene la certificazione per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione
A definire i contenuti della certificazione è il DPCM del 15 settembre 2023 di attuazione delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni.
Non possono mancare i seguenti aspetti:
- informazioni su capacità organizzative e competenze tecniche dell’impresa o dei soggetti esterni a cui viene commissionata l’attività di R&S effettuata e programmata;
- la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati, da iniziare o in corso di realizzazione e delle diverse fasi previste;
- le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
- ogni altra informazione utile al fine dell’espletamento dei controlli da parte del MIMIT e dell’Agenzia delle Entrate.
Il professionista, l’azienda o l’ente che rilascia la certificazione, entro 15 giorni, e sempre tramite i servizi online dedicati, deve inviarla al Ministero comunicandolo all’impresa.
In base al DPCM, il MIMIT potrà procedere all’esame delle certificazioni, verificandone la correttezza formale e la rispondenza sostanziale alle disposizioni agevolative e alle Linee guida. A tal fine, il Ministero potrà richiedere ai soggetti certificatori l’invio di copia della documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione delle attività R&S. Questa richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della certificazione, dandone notizia all’impresa. I certificatori dovranno inviare la documentazione richiesta entro i 15 giorni successivi, mentre al MIMIT spetteranno ulteriori 60 giorni per terminare l’attività di controllo.