Nel bonus Transizione 5.0 anche le spese per la formazione dei dipendenti
Il bonus Transizione 5.0 accoglie anche le spese per la formazione del personale dipendente, che potrà però essere erogata solo da soggetti esterni. L’analisi di limiti e requisiti previsti dall’articolo 38 del decreto PNRR
Nel bonus Transizione 5.0 trova spazio anche la formazione dei dipendenti.
Tra i costi agevolabili dalla nuova disciplina dettata dall’articolo 38 del decreto legge n. 19/2024, convertito nella legge n. 56 del 29 aprile (G.U. 30.4.2024, n. 100), rientrano anche quelli sostenuti ai fini di fornire al personale dipendente le conoscenze e le competenze utili per l’utilizzo delle nuove tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Non si tratta di una riproposizione del bonus Transizione così come previsto fino al 31 dicembre 2022, bensì di una più generale inclusione dei costi di formazione tra quelli agevolabili dai nuovi crediti d’imposta, nel rispetto di specifici limiti e condizioni.
Nel bonus Transizione 5.0 anche le spese per la formazione dei dipendenti
Nell’ambito dei progetti di innovazione agevolati dalla disciplina del piano Transizione 5.0, funzionali a ridurre i consumi energetici dell’impresa, trovano spazio anche le spese:
“finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.”
Questo quanto previsto nello specifico dalla lettera b), comma 5, articolo 38, del decreto legge n. 19/2024 che, sostanzialmente, prevede l’inclusione delle spese di formazione tra quelle agevolabili dai nuovi crediti d’imposta spettanti alle imprese.
Concorreranno alla determinazione del bonus Transizione 5.0 le spese sostenute ai fini di consentire al personale dipendente di acquisire o consolidare le competenze nell’uso dei beni strumentali acquisiti dall’impresa, di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016, ma non solo.
La quota di bonus spettante per i costi di formazione potrà essere fruita anche in relazione alle competenze necessarie per l’utilizzo dei beni acquisiti ai fini dell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, nuova categoria di spese rientrante nell’ambito dei progetti di Transizione 5.0.
A differenza del precedente bonus formazione 4.0, il nuovo piano prevede la possibilità di accesso al credito d’imposta esclusivamente per le attività formative erogate da soggetti esterni. Sarà un decreto del MIMIT a stabilire nello specifico gli enti accreditati all’erogazione dei corsi.
Calcolo del bonus formazione con limite del 10% sul totale degli investimenti
Il limite delle spese di formazione agevolabili sarà pari al 10% degli investimenti effettuati nell’ambito del piano Transizione 5.0, nel rispetto della soglia di 300.000 euro.
Il bonus formazione 5.0 è quindi una “quota” specifica fruibile dall’impresa, rientrante nel più generale progetto di investimento intrapreso.
Non trattandosi di un’agevolazione specifica, bensì di uno dei nuovi tasselli della Transizione 5.0, il credito d’imposta spetterà nel rispetto delle condizioni generali d’accesso delineate dal decreto legge PNRR 4.
In primis, il vincolo del conseguimento del risparmio energetico minimo del 3 per cento per effetto degli investimenti effettuati, valore che sale al 5 per cento se si terrà conto esclusivamente dei processi aziendali direttamente coinvolti nel sostenimento delle spese.
Questi i parametri minimi che aprirono le porte del bonus Transizione 5.0, riconosciuto secondo i seguenti valori:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Il bonus spettante sale rispettivamente al 40%, 20% e 10% in caso di riduzione superiore al 6 per cento (o 10% considerando esclusivamente i processi interessati dall’investimento), o al 45%, 25% e 15% in caso di riduzione dei consumi superiore al 10% nel complesso o al 15% per il singolo processo interessato dall’investimento.