Bonus formazione 4.0: la proroga e la semplificazione per ottenerlo
La legge di Bilancio 2020 ha prorogato il credito d’imposta formazione 4.0 anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’obiettivo è stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
La principale novità del 2020, che rende più semplice fruire dell’agevolazione fiscale, riguarda la disciplina dello svolgimento delle attività di formazione. Di fatto, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta non è più necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Relativamente all’intensità dell’agevolazione, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, sono state apportate variazioni ai limiti massimi annuali. Nello specifico, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie imprese e del 30% per le grandi imprese, con il tetto di 300.000 euro per le piccole imprese e 250.000 euro per le medie e grandi imprese. Altra modifica riguarda la misura del beneficio che potrà arrivare al 60% per tutte le imprese, se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, fermi restando i limiti massimi annuali.
L’effettiva fruizione del credito d’imposta, ai sensi di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinata di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori. Il beneficio fiscale è utilizzabile esclusivamente a compensazione in F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Al fine di ricevere l’agevolazione fiscale, è necessario adempiere ai medesimi obblighi documentali e dichiarativi già richiesti dal Ministero dello Sviluppo nel decreto 4 maggio 2018.
La legge di Bilancio 2020, in aggiunta, introduce l’obbligo di effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di permettere allo stesso di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa.
Non vi sono variazioni in merito alle attività considerate ammissibili al credito d’imposta, svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle cosiddette “tecnologie abilitanti” previste dal Ministero dello Sviluppo Economico, così come la tipologia delle spese ammissibili relative ai progetti.