Beni strumentali, per gli investimenti in corso c’è tempo fino alla metà del 2024
Bonus beni strumentali immateriali, data spartiacque il 31 dicembre 2023. Dal prossimo anno il credito d’imposta passerà dal 20% al 15%, ma per chi ha in corso investimenti non ancora conclusi resta la possibilità di ultimazione entro il 30 giugno 2024. Fondamentale che entro fine anno l’ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti pari almeno al 20 per cento del totale dovuto
Investimenti in beni strumentali immateriali indicati nell’Allegato B alla Legge n. 232/2016 alla prova della scadenza del 31 dicembre 2023, data oltre la quale la percentuale del credito d’imposta riconosciuto scenderà dal 20% al 15%.
La Legge di Bilancio 2024 rimanda al PNRR per la definizione delle nuove agevolazioni per le imprese che investono in beni strumentali e, al momento, regole, termini e misura dei crediti d’imposta spettanti restano inalterati.
Ci sarà tempo fino al 2025 per la pianificazione degli investimenti in beni strumentali materiali rientranti nell’ambito del Piano Transizione 4.0, ossia quelli previsti dall’Allegato A della Legge n. 232/2016, per i quali il credito d’imposta spettante è calibrato in relazione alle spese sostenute.
Per i beni immateriali è invece previsto un percorso di progressiva riduzione delle agevolazioni riconosciute ed è per questo che risulta centrale focalizzarsi sui termini da rispettare per fruirne.
In particolare, il 31 dicembre arriverà a scadenza il credito d’imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ma, in ogni caso, è confermata la regola che prevede la possibilità di ultimare gli investimenti entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Beni strumentali, acconti e accettazione dell’ordine: quando il termine per gli investimenti slitta al 30 giugno 2024
Sono i commi 1058, 1058-bis e 1058-ter, articolo 1 della legge n 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) nonché l’articolo 21 del decreto legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) a fissare regole e scadenze per la fruizione del bonus per i beni strumentali immateriali compresi nell’Allegato B annesso alla legge n. 232/2016.
Il 31 dicembre 2023 si chiuderà la stagione del credito d’imposta riconosciuto in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute e fino al limite di 1 milione di euro di costi ammissibili.
La fine dell’anno rappresenta quindi il termine ultimo per l’avvio degli investimenti agevolabili, ma non anche la scadenza per l’ultimazione degli stessi.
È la stessa norma a prevedere la possibilità di completare l’investimento entro il 30 giugno 2024, a patto che entro il 31 dicembre 2023:
“il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.”
Due quindi le condizioni da rispettare, e che dovranno risultare soddisfatte alla data del 31 dicembre 2023:
- l’ordine dei beni agevolabili dovrà essere accettato dal venditore;
- sarà necessario aver provveduto al versamento di acconti pari quantomeno al 20% del costo complessivo.
In assenza delle due precondizioni di cui sopra, verrà meno la possibilità di fruire del bonus in misura pari al 20% delle spese. Alle imprese che hanno in programma investimenti agevolabili si ricorda che, in ogni caso, il credito d’imposta sarà riconosciuto anche nel 2024, seppur in misura ridotta.
La percentuale passerà al 15% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, con possibilità anche in questo caso di ultimare l’investimento entro il 30 giugno 2025 in caso di prenotazione dei beni e versamento di almeno il 20% di acconti. Si scenderà al 10 per cento, invece, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Vincolante la data di effettuazione dell’investimento
In merito al sovrapporsi delle due aliquote, appare utile soffermarsi su alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare è la datata ma ancora attuale risposta ad interpello n. 107/2022 che, sebbene analizzi il passaggio dalle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 a quelle introdotte con la Legge di Bilancio 2021 è utile per analizzare le regole in merito alla condizione dell’effettiva effettuazione dell’investimento.
Chiarito che sarà fondamentale che alla data del 31 dicembre 2023 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato un acconto del 20%, a titolo di prenotazione del bene, è necessario che entro il 30 giugno 2024 l’investimento risulti effettuato, condizione che si verifica, secondo le regole generali previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR, al momento di consegna del bene:
“le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.”
Data di consegna del bene sotto esame quindi, ai fini della fruizione del credito d’imposta più alto fino al 30 giugno 2024.