Identità digitale, firma digitale onere della prova
Come si affronta l’onere della prova quando un documento viene firmato con una firma elettronica? Quali accortezze è meglio prendere e come cambiano le esigenze in base al tipo di firma che stiamo utilizzando o ci viene chiesto di usare?
La firma digitale è diventata una componente essenziale delle transazioni e dei documenti elettronici in tutto il mondo, compresa l’Italia. Essa offre sicurezza e validità legale, garantendo l’autenticità e l’integrità dei documenti digitali. Tuttavia, quando si verifica una disputa sulla validità di una firma digitale, sorge la questione dell’onere della prova, che esploreremo in questo articolo per i diversi tipi di firma digitale utilizzati in Italia.
Innanzitutto, è importante ricordare che in Italia sono riconosciuti diversi tipi di firma digitale, ognuno con caratteristiche, livelli di sicurezza e valori probatori differenti: la firma digitale semplice, la firma elettronica avanzata e la firma elettronica certificata.
Differenza tra firma elettronica semplice, avanzata e FEQ
La firma elettronica semplice è il tipo di firma più semplice da utilizzare ed è comunemente utilizzata per scopi non legali o informali. Rientra infatti in questa categoria qualsiasi firma digitalizzata o fotografata e apposta su un documento o la firma in calce ad una mail. La firma digitale semplice non ha valore probatorio, e la sua autenticità è liberamente valutabile dal giudice in caso di contestazione.
La firma elettronica avanzata (FEA) è un livello superiore di firma digitale, poiché garantisce l’identificazione del firmatario mediante apposite tecnologie, l’integrità e l’autenticità del testo sottoscritto, e la verifica di eventuali modifiche al documento successive alla firma. Questa tipologia di firma ha l’efficacia probatoria della forma scritta e della scrittura privata, così come previsto dall’art. 2702 del codice civile: fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e’ prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e’ legalmente considerata come riconosciuta. Questo significa che la persona contro cui si produce la scrittura può disconoscere la sottoscrizione: in quel caso, sarà onere della parte che vuole avvalersi degli effetti giuridici della firma elettronica avanzata dimostrarne la conformità.
Infine, al livello più alto di firma digitale si trova la firma elettronica qualificata (FEQ). In Italia rientra sotto questa tipologia di firma la cosiddetta firma digitale. La FEQ si contraddistingue per essere apposta mediante l’utilizzo di dispositivi qualificati, per essere dotata di un apposito certificato e per essere fondata su un sistema di chiavi asimmetriche. Ad essere in possesso della chiave privata è solo il firmatario, in seguito alla sua identificazione da parte di un ente qualificato operante nel campo dei servizi fiduciari, che sia in grado di soddisfare i requisiti del regolamento eIDAS.
Valore della firma elettronica
Il certificato è il documento in cui si attesta che una determinata sottoscrizione è riconducibile a uno specifico soggetto. Accanto ad ogni firma elettronica qualificata, viene infatti indicato il nominativo dell’ente che ha emesso il certificato e la durata della validità del certificato.
Alla firma elettronica qualificata viene riconosciuto un valore probatorio pari a quello della sottoscrizione autografa, come già visto per la FEA. A differenza di quest’ultima, tuttavia, si presume che l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata sia riconducibile al titolare della firma elettronica. Sarà il titolare, ossia il soggetto cui la firma afferisce, a dover dimostrare che tale firma digitale non è stata generata da lui. Per le difficoltà del disconoscimento, pertanto, la FEQ è praticamente inoppugnabile qualora venga prodotta in giudizio: il titolare dovrebbe infatti asserire di non aver richiesto la firma al certificatore accreditato o dimostrare che il dispositivo e i codici d’uso gli sono stati sottratti.
Indipendentemente dal tipo di firma digitale utilizzata, quando si verifica una disputa sulla validità di una firma, devono essere fornite le prove necessarie per dimostrare che la firma non è autentica (per esempio, è stata contraffatta da terzi malintenzionati) o è stata apposta senza il consenso del firmatario.
In conclusione, nel caso della firma elettronica semplice, l’onere della prova sarà più leggero, in quanto questo tipo di firma ha valore probatorio liberamente valutabile in giudizio dal giudice. La parte che ne contesta la validità deve comunque presentare prove convincenti per dimostrare che la firma è stata falsificata o apposta senza autorizzazione. FEA e, soprattutto, FEQ rendono invece più gravoso contestare l’autenticità della firma e dunque il suo disconoscimento, dando maggiori garanzie alle parti.