Differenze tra ricevuta fiscale elettronica e scontrino

06.08.2024 - Tempo di lettura: 4'
Differenze tra ricevuta fiscale elettronica e scontrino

Ricevuta fiscale e scontrino sono stati negli anni due documenti alternativi per la certificazione delle operazioni nei confronti di consumatori finali.

A partire dal 1° gennaio 2020, con l’avvento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sia nell’ambito dell’emissione delle ricevute fiscali che degli scontrini si è passati al documento commerciale, obbligatorio per la generalità di esercenti che effettuano operazioni B2C.

Ricevuta fiscale elettronica e scontrino: differenze e novità

Chi esercita un’attività di impresa, così come i lavoratori autonomi, è tenuto a emettere per le operazioni effettuate uno specifico documento fiscale.

Lo scontrino è il documento che certifica le operazioni B2C, Business to Consumer, rese verso consumatori finali non titolari di partita IVA.

La ricevuta fiscale è un documento analogo che tuttavia, a differenza dello scontrino, contiene al suo interno dati ulteriori rispetto allo scontrino. Nelle ricevute fiscali sono infatti solitamente indicate informazioni descrittive della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuata, così come è possibile indicarvi i dati dell’acquirente o, ad esempio, le modalità di pagamento.

La fattura è invece il documento fiscale che attesta la vendita di un bene e/o di un servizio. È obbligatoria nel caso di operazioni B2B, Business to Business, ossia tra soggetti titolari di partita IVA, e può essere utilizzata in alternativa a scontrini e ricevute anche nei confronti dei consumatori finali o in caso di esplicita richiesta da parte del cliente.

I commercianti e gli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate sono tenuti all’emissione della fattura solo se richiesta preventivamente dal cliente, come disposto dall’art. 12 comma 1 L. 413/91.

Per tutte e tre le tipologie di documenti fiscali, a partire dal 2015 è stato avviato un percorso di digitalizzazione che ha portato in prima battuta all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA e poi nell’ambito delle operazioni tra privati, e successivamente all’introduzione dello scontrino elettronico, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, che ha preso il posto anche delle ricevute cartacee.

Quando si parla quindi di ricevuta fiscale elettronica si fa riferimento al documento commerciale, che dal 1° gennaio 2020 ha di fatto sostituito scontrini cartacei e il vecchio blocco delle ricevute. La certificazione delle operazioni è ormai totalmente digitalizzata

Scontrino e ricevute fiscali elettroniche: i dati obbligatori

L’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ha di fatto sostituito scontrini cartacei e ricevute fiscali per tutti gli esercenti.

Sono quindi andate in soffitta le ricevute fiscali cartacee, in favore del processo di digitalizzazione che ha interessato la generalità degli esercenti anche nell’ambito delle operazioni nei confronti di consumatori finali.

I commercianti e gli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate sono ora tenuti a generare il documento commerciale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati obbligatori:

  1. denominazione/ragione sociale di chi lo emette;
  2. indirizzo del punto vendita;
  3. partita IVA;
  4. dati contabili dell’operazione come corrispettivi, rimborsi, totale ecc.;
  5. data, ora di emissione, numero progressivo
  6. importo del corrispettivo complessivo e di quello pagato;
  7. logotipo fiscale e numero di matricola del registratore.

Per l’emissione del documento commerciale è necessario essere dotati di registratori telematici. La memorizzazione dei dati è giornaliera, mentre per trasmissione dei dati dei corrispettivi dovrà avvenire entro i 12 giorni successivi all’operazione.

Lo scontrino deve essere emesso quando si consegna la merce, quando si completa la prestazione o quando si incassa il corrispettivo. Lo scontrino può essere digitato manualmente sul registratore di cassa oppure realizzato automaticamente con il collegamento a lettori di codice a barre e/o programmi gestionali che integrino le funzioni per l’emissione di scontrini.

Attraverso Cassa in Cloud è possibile creare lo scontrino tramite il tastierino numerico ed effettuare vendite per reparto, oppure è possibile inserire sullo scontrino digitale i prodotti che avete precedentemente salvato su Cassa in Cloud: prezzo e IVA sono già indicati e cliccando su TOT lo scontrino sarà emesso istantaneamente dalla stampante che avete scelto di collegare a Cassa in Cloud. Prima di emettere un documento puoi sempre scegliere quale stampare tra “Scontrino Fiscale o Parlante” e “Fattura”.

Cassa in Cloud consente inoltre di automatizzare i processi di creazione degli scontrini digitali e di trasmissione telematica dei dati. Tramite il software sarà possibile scegliere se stampare lo scontrino cartaceo o inviarlo tramite email al cliente, oltre a permettere di registrare a fine giornata tutte le operazioni e trasmettere i dati dei corrispettivi automaticamente all’Agenzia delle Entrate.

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