Quali sanzioni sono previste per chi non rispetta le regole legate al CIN per affitti brevi e turistici
Inizialmente prevista per novembre, la scadenza per ottenere il CIN è stata fissata al 1° gennaio 2025. Ma quali sono le sanzioni per chi non rispetta le nuove regole introdotte dal Decreto n. 145 del 2023?
Ogni obbligo ha le sue sanzioni. E questa regola vale anche per le nuove disposizioni sul Codice Identificativo Nazionale previsto per gli affitti brevi e turistici.
La scadenza per dotarsi della sequenza alfanumerica che identifica strutture, stanze, appartamenti è fissata al 1° gennaio.
E dal 2025 scatteranno anche le sanzioni previste dalla normativa per i gestori che non si adeguano al nuovo sistema di monitoraggio su scala nazionale.
CIN per affitti brevi e turistici: sanzioni dal 2025 per chi non rispetta le regole
L’articolo 13 ter del Decreto n. 145 del 2023 delinea un nuovo e specifico sistema sanzionatorio per i titolari di strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere e per i soggetti che propongono o affittano per finalità turistica e per brevi periodi unità immobiliari o anche singole stanze e che sono chiamati a ottenere il CIN.
La mancata esposizione e la mancata richiesta del Codice Identificativo Nazionale ma anche le violazioni relative alle norme di sicurezza faranno scattare le sanzioni.
Le conseguenze per chi non si adegua, però, scatteranno solo dopo la scadenza per il conseguimento del CIN tramite la Banca Dati Strutture Ricettive messa a punto dal Ministero del Turismo che è stata fissata al 1° gennaio 2025 sia per tutti coloro che hanno ottenuto il codice regionale o provinciale prima delle novità relative all’introduzione del nuovo sistema nazionale e dovranno adeguarsi che per gli altri gestori.
La mancata richiesta del Codice Identificativo Nazionale comporterà l’applicazione di una sanzione che andrà da 800 a 8.000 euro, in base alla dimensione della struttura.
Ma ci saranno conseguenze anche per chi non espone il CIN presso gli spazi o chi non lo indica negli annunci: in questi casi gli importi andranno da 500 a 5.000 euro. E inoltre gli annunci considerati irregolari saranno inoltre automaticamente rimossi.
Quali sono le sanzioni legate al CIN per chi gestisce le attività in forma imprenditoriale
Una disciplina ad hoc interesserà chi esercita l’attività in forma imprenditoriale. In tal caso, l’affitto di unità immobiliari che non rispetteranno i requisiti di sicurezza degli impianti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale o regionale.
Regole specifiche sono previste sul fronte dell’obbligo di installazione dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio così come degli estintori: per chi non rispetta le istruzioni la sanzione andrà da 600 a 6.000 euro.
Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione in forma imprenditoriale, deve ottenere la SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune del territorio di riferimento. In caso di inadempienza è prevista una multa che va dai 2.000 ai 10.000 euro.
Il valore effettivo delle diverse sanzioni sarà calcolato in relazione alla dimensione della struttura o dell’immobile.
I comuni, tramite gli organi di polizia locale, organizzeranno le attività di controllo e verifica sul rispetto della normativa del CIN e, conseguentemente, l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato adempimento.
In supporto dei comuni anche l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza che, al fine di contrastare l’evasione nel settore degli affitti turistici, condurranno specifiche analisi del rischio con particolare riguardo ai contribuenti che affitteranno unità immobiliari prive del CIN.
Fattispecie | Sanzione |
Mancata richiesta del CIN | Da 800 a 8.000 euro |
Mancata esposizione del CIN | Da 500 a 5.000 euro |
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (*) | Sanzioni nazionali o comunali |
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (*)
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Da 600 a 6.000 euro |
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(*)
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Da 2.000 a 10.000 euro |
(*) Per le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali