Partita la piattaforma BDSR per affitti brevi e e turistici: come funziona la fase transitoria
Giorno dopo giorno, nuove Regioni debuttano sulla piattaforma dedicata alla Banca dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, ma per ora obblighi e sanzioni restano in stand by: le regole da seguire nella fase transitoria.
Dal 3 giugno scorso è attiva la piattaforma dedicata alla Banca dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).
Dal 3 giugno 2024 possono accedere alla BDSR i titolari delle strutture e i locatori degli immobili situati nella Regione Puglia. Inoltre, con apposito Avviso pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, è stato comunicato che a partire dal 13 giugno 2024 la medesima piattaforma sperimentale è attiva anche per gli immobili situati nella Regione Veneto. Le regole operative sono state definite con il decreto del Ministro del Turismo del 6 giugno 2024.
Oltre a verificare i dati degli alloggi presenti, la piattaforma serve per richiedere il CIN, Codice Identificativo Nazionale, una sorta di bollino di garanzia utilizzato per monitorare e censire strutture, stanze e appartamenti disponibili in tutta Italia.
In questo periodo transitorio obblighi e sanzioni legati alle novità introdotte restano in stand by.
Partita la fase sperimentale per la piattaforma BDSR per affitti brevi e e turistici
Solo quando tutte le Regioni approderanno sulla piattaforma BDSR partirà il conto alla rovescia per la piena applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 13 quater del Decreto Anticipi.
Come ha ribadito più volte il Ministero del Turismo, entro il 1° settembre 2024 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR sull’intero territorio nazionale.
A partire da questa data si dovranno contare 60 giorni per individuare il momento in cui le nuove regole saranno pienamente applicate.
Come funziona la piattaforma BDSR per affitti brevi e e turistici
La piattaforma, arrivata online a inizio giugno, può essere usata sia dai cittadini che vogliono verificare l’esistenza di un codice e avere informazioni sull’alloggio scelto o da scegliere che dai titolari, dai gestori e dai delegati delle strutture ricettive che devono richiedere e ottenere il Codice Identificativo Nazionale.
In base a quanto previsto dal DL n. 145 del 2023, chiunque affitti per brevi periodi (fino a 30 giorni) o per finalità turistiche un appartamento, o anche solo una stanza, e anche i titolari delle strutture alberghiere o extra alberghiere devono essere dotati di CIN ed esporlo sia presso gli spazi che negli annunci che riguardano gli alloggi.
Utilizzando l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica – CIE, è possibile accedere alla procedura guidata per l’assegnazione attiva sul portale gestito dal Ministero del Turismo.
L’introduzione di un codice identificativo non è una novità assoluta, molti territori già prevedono regole di questo tipo, l’innovazione sta nella portata nazionale della banca dati.
Piattaforma BDSR per affitti brevi e e turistici: come funziona la fase transitoria
Ed è proprio sulla presenza dell’intero panorama nazionale che si articola anche il cronoprogramma alla base dell’entrata in vigore di obblighi e sanzioni:
- nella prima fase sperimentale entrano a far parte della piattaforma BSDR via via tutte le Regioni;
- nella fase di messa in esercizio, ogni ente dovrà risultare sulla banca dati e l’obiettivo raggiunto dovrà essere sancito dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di uno specifico avviso, che segnerà la data di partenza per considerare i 60 giorni di tempo per l’entrata in vigore delle novità.
Nell’attuale periodo transitorio restano in vigore le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni.
Coloro che propongono alloggi per affitti brevi e turistici nei territori in cui è già attiva la piattaforma BSDR, però, possono già adeguarsi alle novità, ma va specificato che si tratta di una scelta e non di una necessità.
Spazzando via ogni dubbio il Ministero del Turismo ha chiarito: “nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo”.
La data in cui le disposizioni saranno pienamente applicabili deve ancora essere stabilita ma in ogni caso non si andrà oltre il 29 novembre 2024.