La responsabilità dell’albergo per le cose consegnate
In due precedenti interventi è stato affrontato la tematica del contratto di deposito, mettendo in evidenza quelle che sono le disposizioni civilistiche secondo gli articoli 1783 e seguenti del codice civile. A tal proposito, si ricorda ancora come la responsabilità dell’albergatore siano da suddividere in:
- responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo;
- responsabilità dell’albergatore per le cose consegnate in albergo;
- responsabilità dei danni alle cose per colpa dell’albergatore.
Oggetto di analisi del presente intervento è la seconda fattispecie, ossia la responsabilità per le cose consegnate in albergo; tipo di responsabilità strettamente connessa al contratto di deposito, per la quale, a differenza della responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo, sorge la condizione di responsabilità illimitata.
L’articolo 1784 del codice civile stabilisce, infatti, la condizione di responsabilità illimitata dell’albergatore nelle seguenti ipotesi:
- quando i beni del cliente sono stati consegnati in custodia all’albergatore;
- quando l’albergatore ha rifiutato di ricevere in custodia i beni del cliente pur essendo obbligato ad accettarle in custodia;
- le carte-valori;
- il denaro in contante;
- gli oggetti di valore.
La stessa disposizione normativa – con riferimento all’articolo 1784 del codice civile – prevede la possibilità per la struttura ricettiva di rifiutare la custodia dei beni di cui sopra, nelle ipotesi in cui ad esempio il loro valore o la loro natura siano rispettivamente eccessivo e ingombrante in rapporto alla struttura organizzativa dell’albergo.
Lo “status” di responsabilità illimitata, in ordine ai beni consegnati alla struttura alberghiera, subisce delle limitazioni ad opera del combinato disposto degli articoli 1784 e 1785 del codice civile. In particolare, sussiste la limitazione della responsabilità quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:
1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Di particolare interesse risulta essere la sentenza della Corte di Cassazione del 5.12.2008 n. 288128 secondo cui “L’art. 1783 c.c. regola la responsabilità limitata dell’albergatore per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo. L’art. 1784 c.c., invece, contempla la responsabilità illimitata per le cose consegnate in custodia o per le quali la custodia sia stata rifiutata illegittimamente. In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, poi, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore. Ove, però, non si avvalga di tale facoltà, non potrà ottenere, in caso di sua sottrazione, l’integrale risarcimento del danno”.
Ancora si segnala la sentenza della Corte di Cassazione del 21.12.1990 n. 12120 secondo cui “In tema di responsabilità dell’albergatore ex recepto per mancata restituzione di cose consegnategli dal cliente il rinvio fatto dall’art. 1768 c.c. al principio della diligenza del buon padre di famiglia comporta la ricezione dei canoni generali di cui all’art. 1176 c.c. nella loro interezza, nel senso che, avvenendo il deposito della cosa nelle mani dell’albergatore in dipendenza della conclusione del contratto di albergo, la diligenza da lui dovuta deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata, cioè tenendo presente non soltanto l’ordinaria preveggenza e cautela dell’uomo medio ma altresì il comportamento che relativamente alla custodia delle cose ricevute in consegna viene comunemente praticato da parte di coloro che esercitano la medesima professione (albergatori), e così senza potersi prescindere dal valore della res consegnata nonché della categoria, importanza e condizioni di gestione dell’albergo. (Nella specie, la C.S. in base all’enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto non corrispondente a doverosa diligenza nella custodia di gioielli la usuale conservazione delle chiavi della cassaforte nel bancone del portiere)”.
Si ricordano, infine, due aspetti di particolare interesse:
- il divieto di limitazione della responsabilità, di cui all’articolo 1785-quater del codice civile, in base al quale sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore;
il contenuto dell’articolo 1785-quinques del codice civile, in base al quale la responsabilità gravante sul gestore dell’hotel non si estende “ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi”, ma ciò non esclude che possa essere stipulato con la struttura alberghiera un contratto di parcheggio con custodia, come ad esempio nel caso in cui al cliente venga richiesto di lasciare le chiavi dell’auto al personale addetto al parcheggio. In tale ipotesi, infatti, si genera il trasferimento della detenzione del bene all’albergatore insorgenza in capo a quest’ultimo l’obbligo di custodia, genericamente previsto dall’art. 1177 c.c. e specificamente confermato