Imposta di soggiorno da versare anche se il turista non paga
L’albergo, e in generale la struttura ricettiva, deve procedere con il versamento dell’imposta di soggiorno anche se i clienti, soggetti obbligati, non hanno pagato la somma richiesta. È questa la linea della giurisprudenza confermata anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Come comportarsi se l’ospite non paga l’imposta di soggiorno? A pagarla sono i turisti, ma a versarla nelle casse comunali sono i gestori delle strutture ricettive, come alberghi, bed and breakfast e altri tipi di alloggi, che richiedono l’importo dovuto insieme al prezzo del servizio offerto.
È in questa distinzione tra soggetti passivi e responsabili del pagamento che si trovano le istruzioni da seguire per procedere correttamente e non incorrere in sanzioni.
Sul tema, molto dibattuto, ha fatto chiarezza anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pagamento imposta di soggiorno: come funziona e chi paga
L’imposta di soggiorno, regolata dall’art. 4 del D. Lgs. numero 23 del 14 marzo 2011, è la somma che i Comuni possono richiedere a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive che si trovano sul proprio territorio per finanziare interventi a sostegno del turismo e per altre spese legate alla gestione comunale.
L’importo dovuto viene stabilito secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del soggiorno, fino a un massimo di 5 euro per notte. Il comma 1-bis, dell’art. 4, D. Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce inoltre che, “i comuni capoluogo di provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti”, possano applicare l’imposta di soggiorno fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del D. L. n. 78 del 2010, vale a dire sino a 10 euro. A tal fine, tali comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento dell’imposta.
Le Regioni a statuto speciale della Valle d’Aosta e del Friuli-Venezia Giulia nonché le Province autonome di Trento e Bolzano hanno introdotto, con autonomi atti normativi, un tributo proprio avente sostanzialmente il medesimo presupposto e le stesse caratteristiche dell’imposta di soggiorno.
Il rapporto che si crea tra chi paga e chi incassa non è diretto: la norma affida il compito di mediatori ai gestori delle strutture ricettive.
Alberghi, b&b e altri tipi di alloggi devono operare in questo modo:
- esporre presso le proprie strutture informazioni sugli importi dovuti e sulle eventuali esenzioni previste dal Comune;
- incassare l’imposta e riversarla nelle casse comunali rispettando le scadenze previste nel territorio di riferimento;
- presentare la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui i turisti hanno pernottato.
Nessun dubbio sulla procedura se tutto viene gestito in maniera lineare: gli interrogativi, però, si aprono sull’ipotesi di un mancato pagamento da parte degli ospiti delle strutture. Ed è a questo punto che bisogna analizzare con maggiore attenzione i ruoli delle parti in causa.
Imposta di soggiorno: quali regole sono previste se il turista non paga?
I turisti e le turiste sono i soggetti passivi, così si definiscono le persone fisiche o giuridiche tenute al pagamento di un tributo. Mentre, come spiega la norma, “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”.
Ma cosa vuol dire essere il responsabile del pagamento dell’imposta? Questa figura ha un ruolo diverso sia dal soggetto passivo che dal sostituto d’imposta, che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute.
Non c’è, in questo caso, una sostituzione completa: gli hotel e le altre strutture ricettive rispondono del pagamento dell’imposta insieme con il contribuente, ovvero il turista, e vantano nei suoi confronti il diritto di rivalsa per la somma dovuta.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel corso di Telefisco 2024, in cui ha fornito chiarimenti sul tema, per spazzare via ogni dubbio ha richiamato la sentenza n. 159 del 2021 della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia che pone l’accento sull’obbligo dei gestori a versare il tributo, “anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente”.
Di conseguenza, in caso di inadempienze, il Comune può rivolgersi anche solo alla struttura per ottenere il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, prevista dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.
Volendo semplificare, quindi, l’imposta di soggiorno coinvolge tre figure diverse:
- il Comune, a cui è dovuta l’imposta;
- il turista, chiamato a versarla;
- il gestore della struttura ricettiva che deve incassarla e poi riversarla.
Se tutto procede secondo la regola, agli alberghi, ai bed and breakfast e agli hotel è richiesto solo di fare da mediatori. Se invece il turista (soggetto passivo) non paga, i gestori vengono chiamati in causa anche per le somme da versare.