Imposta di soggiorno: quando deve essere inviata la dichiarazione annuale?
La dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno che i gestori devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate racchiude una fotografia delle somme incassate nell’arco dell’anno.
L’imposta di soggiorno, regolata dall’art. 4 del D. Lgs. numero 23 del 14 marzo 2011, è la somma che i Comuni possono richiedere a turisti e viaggiatori che pernottano nelle strutture ricettive del territorio tramite i gestori di alberghi, bed and breakfast e altri tipi di alloggi.
La norma, quindi, affida il compito di mediatori ai gestori delle strutture ricettive e utilizza le somme incassate per finanziare interventi a sostegno del turismo e per altre spese legate alla gestione comunale.
In relazione a questo ruolo, ci sono una serie di adempimenti e uno di questi è la trasmissione della dichiarazione annuale che deve essere trasmessa per fornire una panoramica complessiva degli importi incassati.
Quando deve essere inviata la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno?
Questo obbligo, quindi, riguarda l’intero anno e i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere i dati hanno tempo fino al 30 giugno: ogni anno i soggetti interessati hanno sei mesi pieni a disposizione per procedere con la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Come evidenziato, a pagare l’imposta di soggiorno sono i turisti e i viaggiatori, ma a versarla nelle casse comunali sono i gestori delle strutture ricettive che richiedono le somme stabilite per il territorio insieme al prezzo del servizio offerto.
L’importo, fino a un massimo di 5 euro per notte, viene stabilito secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del soggiorno. Ma la cifra può arrivare a 10 euro nelle zone caratterizzate da un’alta affluenza di turisti.
L’obbligo dichiarativo deve essere rispettato secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 29 aprile 2022. Regole specifiche sono previste per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per le Regioni a statuto speciale della Valle d’Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.
In linea generale i dati relativi a ciascun anno devono essere trasmessi “cumulativamente ed esclusivamente in via telematica”.
L’obbligo riguarda anche coloro che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi o da soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 giugno anche tramite intermediario
Dal punto di vista operativo è possibile utilizzare il servizio online messo a disposizione sul portale dell’Agenzia delle Entrate che consente sia di predisporre che di inviare la dichiarazione.
All’interno dell’area personale, nella sezione delle “dichiarazioni” presente tra i servizi è possibile scegliere la “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.
In ogni caso per la trasmissione è possibile anche affidarsi agli intermediari delegati al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In particolare, nell’adempimento possono essere coinvolti i seguenti soggetti:
- coloro che risultano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 giugno: le sanzioni previste
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Anche in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno è prevista, inoltre, una sanzione amministrativa da calcolare sulla base delle regole stabilite dall’articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.