I crediti d’imposta per i nuovi investimenti degli hotel

16.01.2020 - Tempo di lettura: 6'
I crediti d’imposta per i nuovi investimenti degli hotel

Tra le varie disposizioni normative contenute nella L. 160/2019 – c.d. Legge di Bilancio 2020 – il Legislatore ai commi da 184 a 197 dell’articolo 1 introduce la possibilità di maturare un credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali. Norma agevolativa che, al ricorrere di specifiche condizioni, riguarda anche le imprese operanti nel settore turistico ricettivo.

In particolare, la citata disposizione normativa – “crediti d’imposta per nuovi investimenti” – sostituisce integralmente le disposizioni normative inerenti:

  • il c.d. “super ammortamento”;
  • e il c.d. “iper ammortamento”, sia in merito ai beni materiali (Industria 4.0) e sia per quanto riguarda i beni immateriali (Industria 4.0).

Sotto il profilo soggettivo, si fa presente che la norma agevolativa, di cui ai commi da 184 a 197 dell’articolo 1 della L. 160/2019, trova applicazione a favore di imprese e professionisti che, dall’1.1.2020 al 31.12.2020, effettuano investimenti in beni strumentali. Più in particolare, la citata disposizione agevolativa trova applicazione a favore dei citati soggetti (meglio individuati nei successivi paragrafi) che dall’1.1.2020:

  • fino al 31.12.2020
  • ovvero fino al 30.06.2021, a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato un ordine di acquisto e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Il primo elemento che emerge è di natura temporale, in quanto la disposizione normativa in commento trova applicazione solo per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020. Unica conclusione alla quale si può giungere, salvo ulteriori proroghe successive.

Ancora sotto il profilo soggettivo, il comma 186 stabilisce che possono accedere alla norma agevolativa in commento tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Tale formulazione premette di affermare che sotto il profilo soggettivo, di natura generale, non sussistono particolari preclusioni.

La stessa disposizione normativa, invece, esclude dal beneficio:

  • le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

Tuttavia, le condizioni di accesso più stringenti sono quelle inerenti:

  1. l’obbligo di rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
  2. e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

In conclusione, i due importanti blocchi sono proprio rappresentati dai sopra citati fattori che, come dal comma 186, non prevedono alcuna tipologia di deroga o esenzione.

Sotto il profilo oggettivo, invece, rispetto alle previgenti norme agevolative non si ravvisano particolari novità, se non per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali Industria 4.0.

In particolare, l’agevolazione in commento riguarda:

  1. gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ossia i beni ex super ammortizzabili;
  2. gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0, ossia i beni ex iper ammortizzabili;
  3. gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).

Continuano ad essere esclusi gli investimenti quali:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali;
  • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
  • fabbricati e le costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

È proprio con riferimento ai beni esclusi che le imprese operanti nel settore turistico ricettivo devono prestare attenzione, soprattutto per le seguenti motivazioni:

  1. individuare i beni con coefficiente di ammortamento superiore al 6,5%;
  2. individuare i beni di cui all’allegato 3 della L. n. 208/2015.

A tal proposito si riportano di seguito i coefficienti di ammortamento per le imprese alberghiere:

Edifici 3%
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) 10%
Mobili e arredamento 10%
Biancheria 40%
Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzatura da cucina, ecc.) 25%
Impianti generici (riscaldamento, condizionamento) 8%
Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili) 12%
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici 20%
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) 20%
Autovetture, motoveicoli e simili 25%

 

In conclusione, a prescindere dagli immobili, dalle costruzioni leggere e dei veicoli, già escluse per la tipologia di bene, i medesimi beni, ad eccezione dei veicoli, sarebbero comunque esclusi per effetto del coefficiente di ammortamento non superiore al 6,5%.

In un precedente intervento sono state affrontate le condizioni generali per la fruizione, anche da parte delle imprese alberghiere, del credito d’imposta derivante dall’effettuazione di investimenti in beni strumentali, di cui ai commi da 184 a 197 dell’articolo 1 della L. n. 160/2019.

Nel presente intervento, invece, si vogliono evidenziare l’ammontare del credito maturabile e le regole di utilizzo dello stesso credito d’imposta.

Con riferimento al primo aspetto, quale l’ammontare del credito spettante, i commi da 188 a 190 stabiliscono un ammontare di credito differenziato a seconda della tipologia di investimento effettuato e dell’ammontare della spesa sostenuto. In particolare, l’ammontare del credito è così ripartito:

Comma di riferimento

Tipologia di spesa

Ammontare del credito d’imposta

Limite di spesa

Co. 188

Beni materiali (ex super ammortamento)

6% della spesa sostenuta

Fino ad € 2.000.000,00

Co. 189

Beni materiali Industria 4.0 – allegato A Legge di Bilancio 2017 (ex iper ammortamento)

40% della spesa sostenuta

Fino ad € 2.500.000,00

20% della spesa sostenuta

Da € 2.500.000,01 ad € 10.000.000,00

Co. 190

Beni immateriali Industria 4.0 – allegato B Legge di Bilancio 2017

15% della spesa sostenuta

Fino ad € 700.000,00

 

Secondo quanto stabilito dal comma 191 il credito d’imposta in commento è utilizzabile a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione per i beni ex super ammortizzabili;
  • dall’anno successivo a quello di interconnessione per gli investimenti Industria 4.0, ossia per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017.

Accanto a tali differenti percentuali di credito d’imposta e alla previsione di distinti limiti di spesa, come indicati nella sopra riportata tabella, è prevista una differente ripartizione del credito d’imposta maturato in quote annuali di pari importo. In particolare, la ripartizione è così prevista:

 

Comma di riferimento

Tipologia di spesa

Ripartizione annuale del credito d’imposta

Co. 188

Beni materiali (ex super ammortamento)

5 quote annuali

Co. 189

Beni materiali Industria 4.0 – allegato A Legge di Bilancio 2017 (ex iper ammortamento)

5 quote annuali

Co. 190

Beni immateriali Industria 4.0 – allegato B Legge di Bilancio 2017

3 quote annuali

 

Contestualizzando la tipologia di investimenti al settore turistico ricettivo, pare essere di estremo interesse la possibilità di fruire del credito d’imposta con riferimento:

  • ai beni materiali (ex super ammortamento);
  • ai beni immateriali Industria 4.0, quali ad esempio i software per la gestione dell’attività alberghiera o per altre finalità.

Sotto il profilo sostanziale, secondo espressa previsione normativa, viene stabilito che al  credito d’imposta maturato non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all’articolo 34 L. 388/2000. Inoltre, il medesimo credito

  • non può essere ceduto o trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
  • non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Al pari di quanto previsto per la previgente disciplina dei beni iperammortizzabili, il Legislatore propone anche per la normativa in commento il meccanismo di recapure, di cui all’articolo 7 D.L. n. 87/2018, ossia la restituzione del credito d’imposta utilizzato in compensazione nel caso di cessione del bene agevolato o di delocalizzazione del medesimo, entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento.

Sotto il profilo meramente procedurale si evidenzia che il Legislatore ha previsto due novità rispetto alle previgenti disposizioni normative, stabilendo che l’agevolazione è subordinata:

  1. ad una specifica comunicazione al MISE, i cui termini e modalità devono essere disciplinate da apposito Decreto;
  2. all’indicazione in fattura dei riferimenti normativi – L. n. 160/2019 – inerenti alla norma agevolativa in commento.

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