Flat tax mance: come applicare correttamente la tassazione sostitutiva

14.10.2024 - Tempo di lettura: 7'
Flat tax mance: come applicare correttamente la tassazione sostitutiva

La Legge di Bilancio dello scorso anno (n. 197/2022) ha introdotto una forma di flat tax da applicare alle mance dei clienti: come funziona la tassazione del 5 per cento e quali sono le istruzioni da seguire per applicare l’imposta sostitutiva.

 

Per i lavoratori e le lavoratrici che operano in strutture ricettive e della ristorazione è prevista la possibilità di beneficiare di una flat tax, tassazione piatta al 5 per cento, sulle mance lasciate dai clienti e pagate in contanti o tramite POS.

Questo speciale trattamento fiscale è stato messo in campo dalla Legge di Bilancio 2023 ed è riservato a chi è titolare di un reddito di lavoro dipendente fino a 50.000 euro nell’anno d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da tassare nella misura agevolata.

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali è applicabile, inoltre, fino alla soglia del 25 per cento delle somme complessivamente percepite nello stesso anno di erogazione delle mance.

Una panoramica delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per poter applicare correttamente la flat tax sulle mance.

Flat tax mance: quali sono i requisiti per applicare la tassazione sostitutiva

In primis, bisogna specificare che la tassazione sostitutiva prevista dalla Legge di Bilancio 2023, all’articolo 1 commi da 58 a 62, si applica in via automatica.

Se non c’è una rinuncia scritta da parte del lavoratore, è il regime “naturale” in cui far rientrare le mance. Ma in presenza di più datori di lavoro gli interessati devono attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

Ci sono due condizioni da verificare per applicare l’imposta sostitutiva:

  • il limite reddituale dei 50.000 euro da calcolare tenendo conto anche dei rapporti di lavoro che riguardano settori diversi da quello alberghiero e della ristorazione: il superamento della cifra determina l’esclusione dalle agevolazioni dall’anno successivo a quello in cui si verifica;
  • l’incidenza delle mance sul totale delle somme percepite: l’imposta sostitutiva, infatti, non si può applicare oltre la soglia del 25 per cento.

Sul secondo punto, è necessario specificare che per individuare correttamente la base di calcolo della percentuale da considerare, bisogna sommare tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione, incluse le somme lasciate volontariamente dai clienti, considerando tutti i rapporti in essere, anche se con datori diversi.

In caso di superamento del limite, non si perde del tutto il diritto a beneficiare del trattamento di favore: la tassazione ordinaria si applica solo alla cifra eccedente.

Flat tax mance 2024: le istruzioni per i datori di lavoro

In presenza delle condizioni per accedere alla flat tax, il datore di lavoro, che riveste il ruolo di sostituto d’imposta, versa l’imposta sostitutiva utilizzando uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione numero 16/E del 2023.

 

1067 Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di

liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

1605 Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

1917 Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
1918 Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali

e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità

maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62,

della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

1306 Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

Se il datore di lavoro si rende conto che il lavoratore o la lavoratrice ha le carte in regola per accedere alla flat tax solo dopo aver corrisposto le mance può comunque applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.

“Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore”, chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 26/E del 2023.

Anche nel caso in cui il dipendente rinunci al regime agevolato, sarà necessario indicare nella CU le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste potenzialmente assoggettabili all’imposizione sostitutiva.

Se da un lato, informando il lavoratore, sulle mance il datore di lavoro può applicare il regime che considera più vantaggioso, dall’altro per il destinatario delle somme lasciate dai clienti resta la possibilità di utilizzare la dichiarazione dei redditi per seguire la via che risulta essere la più favorevole.

Tassazione e mance: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate  ai fini IVA

L’Agenzia delle Entrate, infine, affrontando il tema della flat tax sulle mance chiarisce anche che ai fini IVA, queste somme erogate ai dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e, pertanto, non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro.

E dal momento che il flusso costituisce una mera movimentazione finanziaria, “ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro”.

Al datore di lavoro, infine, spetta il compito di valutare le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.

 

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