Esenzione della seconda rata IMU per alberghi
Secondo il R.D. 13.04.1939 n. 652, successivamente modificato a più riprese, e il D.P.R. 1142/1949, gli immobili qualificabili come alberghi sono accatastati nella categoria catastale “D/2 Alberghi e pensioni” (con fine di lucro) con conseguente attrazioni di tali immobili nelle regole di applicazione dell’Imu.
Al pari di ogni altro immobile, anche agli alberghi è attribuita una rendita catastale che rappresenta uno degli elementi per la determinazione della base imponibile Imu, definita a seguito della rivalutazione del 5% della rendita catastale e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore, stabilito dall’articolo 13, comma 4, D.L. 201/2011 e articolo 1, comma 745, L. 160/2019.
Sulla base di tali presupposti, di conseguenza, anche gli immobili appartenenti alle strutture alberghiere devono scontare l’Imu.
La Legge di conversione del Decreto Agosto è intervenuta a sostegno delle imprese del settore, prevedendo con l’articolo 78 D.L. 104/2020 che, per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (Imu) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019, relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che (secondo la precedente formulazione normativa) i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività ivi esercitate.
Lo stesso articolo 78 L. 104/2020 prevede e conferma l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2, relativamente alla seconda rata.
Ulteriori ipotesi di esenzione dal versamento della seconda rata dell’Imu sono state poi previste dai successivi decreti Ristori e Ristori-bis.
Occorre però ricordare che, in tema di esenzione Imu, era già intervenuto l’articolo 177 del Decreto Rilancio, il quale al comma 1, lett. b), in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, aveva previsto, per l’anno 2020, l’esenzione della prima rata Imu, in scadenza giugno 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (relativa ad alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.
Con riferimento alla prima rata dell’Imu, dunque, sussistevano dubbi in merito alla possibile estensione dell’esenzione anche alle pertinenze. Sul punto, però, è intervenuto in legislatore in occasione della conversione, con l’articolo 1, comma 1, L. 126/2020, prevedendo che “l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Da ultimo si segnala l’intervento operato con l’articolo 8 D.L. 157/2020 (c.d. “Ristori-quater”), grazie al quale le esenzioni previste sono state estese a tutti i soggetti passivi Imu che siano anche gestori delle attività economiche, e, quindi, non solo ai proprietari.