Decreto rilancio: i crediti d’imposta per gli alberghi
Con il Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.5.2020, il Legislatore ha confermato la sua propensione per l’utilizzo dei crediti d’imposta, come misura per incentivare lo sviluppo economico, oggi per una ripresa dei consumi e come incentivo a favore delle imprese.
La platea dei crediti d’imposta introdotti dal Legislatore riguarda la generalità delle imprese, ma fortunatamente alcune misure sono rivolte in modo specifico al settore turistico, quale comparto economico che come altri settori, e forse più di altri, ha subito e sta subendo gli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Le misure direttamente a favore delle strutture alberghiere riguardano:
- un credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione;
- un credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
La disposizione normativa che, invece, non riguarda direttamente le strutture alberghiere, ma le vede quali protagonisti principali, è quella riguardante il c.d. “credito d’imposta vacanze”, con il quale il Legislatore concede a chi pernotta in strutture alberghiere nazionali di fruire di una norma agevolativa.
Con l’articolo 125 del D.L. n. 34/2020 è stato previsto il sopra accennato credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Secondo quanto stabilito dalla citata disposizione normativa, il credito d’imposta in questione sconta le seguenti caratteristiche:
- sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione è riconosciuta alle imprese, ai professionisti e agli enti non commerciali;
- per quanto concerne l’ambito sostanziale, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, fino alla concorrenza dell’imposto massimo di euro 60.000.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, si ricorda che il limite massimo complessivo previsto per l’anno 2020 a favore di tale misura è stabilito in euro 200 milioni.
Infine, sotto il profilo oggettivo si ricorda che l’agevolazione compete per le spese inerenti:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di detergenti e disinfettanti; l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra (vale a dire diversi da quelli individuali), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
In ordine alle modalità e alla tempistica di utilizzo del credito d’imposta in commento, secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 125 D.L. n. 34/2020, lo stesso può essere:
- utilizzato nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (modello redditi 2021 – periodo 2020)
- in compensazione, ex articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997, mediante il modello F24;
- ovvero, secondo quanto stabilito dall’articolo 122 D.L. n. 34/2020, ceduto ad altri soggetti, tra i quali gli Istituti di Credito.
La disposizione agevolativa, di cui all’articolo 125 D.L. n. 34/2020, non deve essere confusa con la disposizione di cui all’articolo 120 dello stesso D.L. n. 34/2020, con la quale è previsto un credito d’imposta, sempre del 60% delle spese sostenute nel 2020, ma per un importo massimo di euro 80.000, per l’adozione di interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
L’agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, di cui all’allegato 1 del D.L. n. 34/2020, quali ad esempio: bar, ristoranti, alberghi, musei, cinema, teatri.
Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 120 D.L. n. 34/2020, sotto il profilo oggettivo, come già accennato, il credito d’imposta in commento si riferisce alle spese necessariamente sostenute per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, quali ad esempio gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza. L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Al pari del credito di cui all’articolo 125, anche tale tipologia di incentivo è utilizzabile nell’anno 2021 in compensazione mediante il modello F24 o, in alternativa, può essere ceduto ad altri soggetti.
Dopo avere analizzato i crediti d’imposta previsti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per le spese di sanificazione degli ambienti, nonché per l’acquisto di strumenti di protezione, rispettivamente previsti dagli articoli 125 e 120 del D.L. n. 34/2020, nel presente intervento si analizzano le norme agevolative riguardanti il credito d’imposta per i canoni di locazione.
La sopra richiamata disposizione agevolativa – il credito d’imposta per i canoni di locazione – non rappresenta una novità assoluta introdotta con il D.L. n. 34/2020, in quanto il Legislatore, già con l’articolo 65 D.L. n. 18/2020, ha previsto la maturazione di un credito d’imposta, pari al 60% del canone di locazione pagato e riferito al mese di marzo 2020, a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1, quali sono i negozi e le botteghe.
Con l’articolo 28 D.L. n. 34/2020 il Legislatore ripropone la norma agevolativa, ma con un ambito applicativo molto più ampio rispetto alla versione sopra accennata, di cui all’articolo 65 D.L. n. 18/2020.
In primo luogo, la “nuova” formulazione del credito d’imposta prevede un’applicazione non limitata al solo canone di locazione del mese di marzo, ma estende la possibilità di maturare il credito d’imposta ai canoni di locazione dei mesi di:
- marzo 2020;
- aprile 2020;
- e maggio 2020.
Tuttavia, in modo specifico il comma 5 dell’articolo 28 D.L. n. 34/2020 prevede che per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’arco temporale è da riferirsi ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Ciò che continua ad accumunare le due differenti disposizioni normative – l’articolo 65 D.L. n. 18/2020 e l’articolo 28 D.L. n. 34/2020 – è la necessità che il canone di locazione (o i canoni di locazione) sia stato effettivamente pagato.
Un ulteriore elemento è la cancellazione della spettanza dell’agevolazione solo con riferimento agli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1, bensì viene estesa a tutti gli immobili strumentali d’impresa.
Sotto il profilo soggettivo, l’accesso alla norma agevolativa per le strutture alberghiere ed agroturistiche, a differenza della generalità delle imprese, non è condizionata all’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell’anno 2019. Infatti, si fa presente che:
- secondo quanto previsto dal comma 1, l’accesso al credito d’imposta in commento per la generalità delle imprese è ammesso a condizione che le stesse nel 2019 non abbiano superato la soglia di ricavi di euro 5 milioni;
- secondo quanto previsto dal comma 3, l’accesso allo stesso credito d’imposta per le imprese alberghiere sussiste indipendentemente dal superamento o meno della soglia di 5 milioni di euro di ricavi nel periodo d’imposta 2019.
Sotto il profilo sostanziale il comma 2 stabilisce due differenti percentuali di credito d’imposta, pari rispettivamente:
- al 60% del canone pagato, in presenza di un contratto di locazione immobiliare, ex L. n. 392/1978;
- al 30% del canone pagato, in presenza di “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
In ogni caso, secondo il contenuto di cui al comma 5, il riconoscimento del credito è concesso solo e soltanto se i titolari del contratto hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 50% rispetto allo stesso mese di riferimento dell’anno precedente. In particolare viene stabilito che il credito spetta “ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.
Sotto il profilo procedurale, il credito d’imposta in questione può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, che tradotto in termini pratici sta a significare nel modello redditi 2021 – periodo d’imposta 2020;
- in compensazione, ex articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997.
Accanto a tali due possibilità di utilizzo del credito, specificatamente previste dall’articolo 28 D.L. n. 34/2020, l’articolo 122 dello stesso Decreto prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta maturato. In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari del crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
A tal proposito, il soggetto cessionario del credito può, a sua volta, utilizzare il credito in compensazione ex articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997; ricordando che:
- l’eventuale eccedenza non utilizzata nell’anno di acquisto non può essere riportata in avanti o chiesta a rimborso;
- non trovano applicazione i limiti di cui agli articolo 34 L. n. 388/2000 e articolo 1, comma 53 L. n. 244/2007, pari ad euro 1.000.000 e 700.000 ed euro 250.000 in relazione ai crediti da indicare nel quadro RU.