Come e dove va esposto il CIN, Codice Identificativo Nazionale, per affitti brevi e turistici?

19.11.2024 - Tempo di lettura: 8'
Come e dove va esposto il CIN, Codice Identificativo Nazionale, per affitti brevi e turistici?

Sapere come e dove esporre il CIN è fondamentale: per evitare di incorrere nelle sanzioni è necessario, prima di tutto, ottenere il Codice Identificativo Nazionale, ma anche seguire le giuste indicazioni per renderlo ben visibile online e offline.

 

Il CIN, Codice Identificativo Nazionale, è la sequenza alfanumerica che identifica le stanze, gli appartamenti, le strutture utilizzate per affitti brevi e turistici. Esporlo correttamente negli spazi fisici e virtuali è fondamentale per evitare di incorrere in sanzioni.

Entro il 1° gennaio 2025, infatti, titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere e locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione brevi o per finalità turistiche devono ottenere il CIN tramite la procedura messa a disposizione dal Ministero del Turismo.

Dove esporre il CIN, Codice Identificativo Nazionale

Il Codice Identificativo, regolato dall’articolo 13 ter del DL n. 145 del 2023, può essere richiesto online tramite la piattaforma che ospita la Banca Dati Strutture Ricettive e che può essere utilizzata anche dai cittadini e dalle cittadine per verificare la presenza di un alloggio da utilizzare per vacanze o brevi soggiorni nel sistema di monitoraggio nazionale.

Gestori, titolari, locatori, una volta ottenuto il CIN, devono avere cura di esporre la sequenza alfanumerica sia online che offline:

  • nello stabile in cui si trova la stanza, l’appartamento, la struttura;
  • in ogni annuncio che riguarda gli spazi utilizzati per gli affitti brevi e turistici, “ovunque pubblicato e comunicato”, sottolinea il Ministero del Turismo nelle FAQ, risposte a domande frequenti, sul tema.

L’obbligo di inserire questa informazione è previsto anche per tutti i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per coloro che gestiscono portali telematici che ospitano annunci di stanze, appartamenti e strutture.

Come esporre il CIN

Se per quanto riguarda le comunicazioni che riguardano gli affitti brevi e turistici basta indicare il CIN nel pacchetto di informazioni fornito ai potenziali clienti, per quanto riguarda l’esposizione nei luoghi fisici è necessario considerare le indicazioni fornite dalla norma.

Il Codice Identificativo deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.

“Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello”, ha chiarito il Ministero del Turismo nelle apposite FAQ.

Potranno, quindi, essere seguite anche delle modalità alternative, a patto che sia assicurata una “idonea evidenza del CIN”.

Le sanzioni per chi non espone il CIN

Nel sistema sanzionatorio delineato dal Decreto Anticipi del 2023 specifiche conseguenze sono previste anche per chi, pur avendo richiesto il CIN, non lo espone.

Per coloro che non rendono visibile il Codice Identificativo relativo agli alloggi utilizzati per affitti brevi e turistici è prevista una sanzione che va dai 500 a 5.000 euro, in base alla dimensione della struttura.

Allo stesso modo è proporzionale, ma più salata, anche la multa per chi non richiede la sequenza alfanumerica: si va dagli 800 a agli 8.000 euro.

 

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