V.I.E.S.
V.I.E.S.: il sistema per le informazioni sull'IVA dell’EU
Il termine “Vies” è un acronimo e sta a significare: “Vat information exchange system”.
In pratica esso designa il sistema di informazioni che gli Stati membri forniscono in relazione agli operatori autorizzati a effettuare scambi intracomunitari.
Con le modifiche apportate all’articolo 138 della direttiva n. 2006/112/Ce e i conseguenti adeguamenti dell’articolo 41 del Dl n. 331/1993, il possesso della partita Iva con il relativo codice Iso e l’iscrizione nel sistema Vies, nonché la presentazione degli elenchi Intra, rappresentano elementi sostanziali (e non più formali) necessari per poter operare in ambito comunitario.
Il codice identificativo Vies (in pratica la partita Iva) attribuito a un operatore economico deve essere indicato nella fattura, esso contiene la sigla del Paese di provenienza e diverse altre cifre sempre a seconda del tipo di Paese.
Grazie a questo sistema l’Agenzia delle Entrate (o il corrispettivo organo di controllo fiscale del Paese europeo) può controllare che gli incassi siano avvenuti nel modo corretto, con il versamento delle tasse corrispondenti.
V.I.E.S. partita IVA: controllo e verifica
L’articolo 35-quater del decreto Iva prevede che “l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA”.
In attuazione della predetta norma, è stata quindi implementata, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, un’apposita pagina di interrogazione per poter effettuare tale verifica.
Analogo riscontro è possibile anche sul sito dell’Unione europea.
La verifica V.I.E.S. può dare due esiti: operazione valida o non valida.
Nel primo caso è tutto avvenuto correttamente. Nel secondo caso, invece, la partita IVA potrebbe essere errata, inesistente, non registrata al V.I.E.S. o non ancora attiva (a volte è necessario un po’ di tempo per visualizzare l’iscrizione stessa o alcune modifiche apportate successivamente). In caso di problemi potrebbe essere necessario contattare l’ufficio dedicato dell’organo fiscale o, più semplicemente, il Commercialista o chi si occupa della propria contabilità. In generale la verifica della partita IVA con V.I.E.S. è un sistema rapido e comodo per agevolare gli scambi intra-UE e mettere in relazione diversi sistemi fiscali.
Come iscriversi al V.I.E.S.
L’articolo 35 del Dpr n. 633/1972 stabilisce che i soggetti, che iniziano un’attività d’impresa o professionale, devono rendere, entro trenta giorni, un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle entrate.
Tale dichiarazione va presentata a un qualunque ufficio dell’Agenzia, quindi, anche diverso da quello di domicilio fiscale; l’obbligo può essere assolto anche tramite la “Comunicazione Unica” da inviare ai Registri imprese istituiti presso le Camere di commercio (articolo 35, comma 8, decreto Iva).
A seguito della dichiarazione di inizio attività o della “Comunicazione Unica”, l’esercente attività d’impresa o professionale riceve un numero di partita Iva, che va indicato nelle fatture, nelle dichiarazioni, nella home page del sito web e in ogni altro documento, ove richiesto.
Nella dichiarazione (comunque trasmessa) devono risultare una serie di dati, tra i quali particolare importanza rivestono le indicazioni di cui alla lettera e-bis) del comma 2 dell’articolo 35.
Viene, infatti, previsto che i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, devono manifestare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9 per le persone fisiche e modello AA7 per i soggetti diversi); va quindi compilato l’apposito rigo del quadro I, nel quale deve essere indicato l’ammontare presunto del volume degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.
Secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 7-bis la predetta opzione determina l’immediata inclusione nella banca dati Vies, prevista, a livello comunitario, dall’articolo 17 del regolamento Ce n. 904/2010. A seguito dell’esercizio dell’opzione, il soggetto può quindi legittimamente effettuare operazioni intracomunitarie.
Il sistema è disponibile in 23 lingue e vale appunto per l’Unione Europea.