Tobin Tax
Cosa è e a cosa serve la Tobin Tax
La Tobin Tax è una tassa sulle transazioni finanziarie in vigore in Italia dal 2013. Prende il nome dall’economista statunitense James Tobin (1918-2022), che l’ha proposta per la prima volta nel 1972 durante le Janeway Lectures a Princeton. Tuttavia, la teoria di Tobin nasceva in un contesto diverso e aveva quindi caratteristiche differenti rispetto a come è applicata oggi questa imposta finanziaria in Italia. Questa tassa, in origine, era stata concepita per garantire la stabilità del traffico in valuta estera, per prevenire le speculazioni e la volatilità dei mercati e per generare un gettito fiscale.
Tobin Tax: azioni, quali operazioni finanziarie sono interessate
In Italia la Tobin Tax interessa la compravendita di azioni italiane e prodotti derivati. L’imposta è strutturata differenziando modalità e misura dell’imposta in relazione alle seguenti diverse fattispecie:
- trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (ex art. 2346 c. 6 c.c.), emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
- trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (art. 1 c. 491 L. 228/2012);
- operazioni su strumenti finanziari derivati e sui titoli che abbiano come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra (art. 1 c. 492 L. 228/2012);
- operazioni ad alta frequenza (art. 1 c. 495 L. 228/2012)., ovvero operazioni sui mercati che utilizzano software per gestire operazioni finanziarie grazie a degli algoritmi.
Chi paga la Tobin Tax?
La Tobin Tax è a carico del soggetto a favore del quale viene svolto il trasferimento, ossia il compratore a meno che non si tratti di operazioni sui derivati poiché in questo caso la tassa colpisce tutte le controparti.
Tobin Tax: quando e quanto si paga?
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi, e può essere effettuato, anche mediante compensazione, previa presentazione della relativa delega (mod. F24). I soggetti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie attraverso la presentazione del Modello FTT (Financial Transaction Tax).
L’imposta è dovuta in misura proporzionale ed è applicabile con le seguenti aliquote:
- 0,20% sul valore della transazione (da determinare calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario) per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
- 0,10% per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Per i derivati che hanno come sottostante indici o azioni italiane (Futures, Opzioni, CFD, warrants), l’aliquota è prevista in misura fissa a seconda del tipo di strumento e del valore del contratto
Operazioni esenti/escluse dalla Tobin Tax
Sono esenti dall’imposta le operazioni che hanno come controparte:
- l’Unione europea;
- la Banca centrale europea;
- le Banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea;
- le Banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
- gli Enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi (art. 1 c. 494 L. 228/2012).
Sono escluse dall’imposta:
- i trasferimenti di quote di srl e di società di persone;
- le operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari (c.d. operazioni sul mercato primario);
- le operazioni su obbligazioni e titoli di debito (art. 15 DM 21 febbraio 2013);
- le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’art. 2 punto 10 Reg. CE 1287/2006 (tra le quali rientrano, ad esempio, il prestito titoli e le operazioni di pronti contro temine);
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a € 500 milioni (art. 1 c. 491 settimo periodo L. 228/2012);
- i trasferimenti di proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile (art. 2 c. 2 DM 21 febbraio 2013).