Joint venture
Joint venture
Una joint venture prevede un accordo commerciale tra due o più aziende giuridicamente e finanziariamente indipendenti, della stessa nazionalità o di nazioni differenti, che andranno a condividere rischi e ricavi fino al raggiungimento di uno scopo comune.
Sono soprattutto le aziende di Paesi diversi a scegliere questo tipo di contratto: in ottica di internazionalizzazione, infatti, è più vantaggioso e meno rischioso stringere una partnership con soggetti già presenti sul territorio, sia sul piano della visibilità che della commerciabilità.
Pur rimanendo autonome, le due realtà uniscono le forze e le risorse in un determinato settore per realizzare specifici progetti comuni, con un obiettivo che può essere di tipo industriale o di tipo commerciale. Ovviamente, il diritto di parola e la percentuale di guadagno sono proporzionali alla partecipazione finanziaria dei vari partner.
Come funziona una joint venture e quali sono i vantaggi
Una joint venture non crea una nuova impresa, ma prevede solo un accordo contrattuale che mantiene le aziende giuridicamente autonome. Sul mercato, oltre alla joint venture contrattuale, possiamo assistere alla nascita di joint venture con forma societaria. Ciò sta a significare che le parti stipulano un atto che dà vita a una vera e propria nuova società, in cui i soci sono le singole imprese.
In tutti i casi, l’uso sinergico di know-how, attrezzature e risorse rappresenta, nella maggior parte dei casi, un bene per le aziende coinvolte. Grazie alla joint ventre, infatti, le imprese si rafforzano a vicenda, sfruttando l’uso condiviso delle loro potenzialità, condividendo gli utili, ma anche i rischi e le perdite in progetti che possono essere anche particolarmente rischiosi.
Gli elementi di un contratto di joint venture
A livello pratico, un fac-simile di un contratto di joint venture contrattuale deve sempre riportare:
- le parti, con denominazione e sede legale,
- la denominazione della joint venture,
- la durata del contratto,
- lo scopo della joint venture stipulata,
- le quote di partecipazione,
- gli organi di controllo,
- il marchio,
- le clausole di esclusiva e riservatezza,
- il foro di arbitrato.
Con questo tipo di contratto, entrambe le parti si assumono la responsabilità l’una dell’altra esclusivamente per i progetti comuni e non per altre attività autonome.