FEA – Firma Elettronica Avanzata
FEA – Firma Elettronica Avanzata
Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti (art. 3 n. 11 eIDAS):
- è connessa unicamente al firmatario;
- è idonea ad identificare il firmatario;
- è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell’art. 2702 cc, ha l’efficacia giuridica della scrittura privata. Quindi la firma elettronica avanzata attribuisce al documento elettronico la medesima efficacia di quello sottoscritto in analogico e trova applicazione nei più disparati contesti: rappresenta spesso il miglior compromesso tra esperienza di firma e tutele ottenute laddove siano soltanto due gli attori coinvolti dal contenuto del documento.
Firma Elettronica Avanzata (FEA): cos’è
La Firma Elettronica Avanzata (FEA) si presenta come un’alternativa legale e sicura alla firma autografa tradizionale o alla firma digitale automatica , consentendo ai firmatari di apporre la propria firma in qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo. Rispetto alla Firma Elettronica Semplice la FEA viene generata da strumenti in grado di certificare tre elementi essenziali per la validità legale:
- l’identità del firmatario;
- l’immodificabilità del documento;
- l’unicità del firmatario.
Una tipologia diffusa di firma elettronica avanzata è la firma grafometrica, utilizzata su tablet in molti contesti, tra cui quello bancario e assicurativo.
La FEA è sicura?
Come accennato la FEA offre un livello avanzato di autenticazione del firmatario, in quanto garantisce l’identità dell’autore e preserva l’integrità del documento su cui viene apposta. Infatti, per poter apporre questo tipo di firma, il firmatario deve necessariamente essere identificato tramite documento di riconoscimento dal soggetto che eroga la soluzione di firma.
Valenza legale della Firma Elettronica Avanzata
In conformità con la normativa vigente, un documento informatico sottoscritto con FEA è giuridicamente valido ed equiparabile a una firma autografa su documento cartaceo. Infatti, secondo il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis, il documento informatico “soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile, quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata […]”.
Esempi di applicazione della Firma Elettronica Avanzata
La FEA può essere utilizzata per vari documenti, eccone alcuni:
- contratti bancari, come apertura di CC;
- contratti assicurativi;
- referti medici, documentazione sanitaria e consensi informati;
- contratti di beni mobili.
Tuttavia, l’utilizzo della FEA non è consentito in alcune casistiche, come specificato dall’art. 1350 del Codice civile dal comma 1 al 12, ovvero per i contratti di trasferimento di beni immobili, per i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore ai 9 anni e per gli atti con cui si suddividono i beni immobili o diritti immobiliari.