Documento di trasporto (DDT)

Documento di Trasporto (D.D.T.): cosa è e come si compila

Il Documento di Trasporto, abbreviato come D.D.T, è un documento fondamentale nel processo commerciale che attesta la spedizione e la consegna di merci e ne specifica quantità e condizioni. Introdotto dal DPR 472/96, in sostituzione della bolla di accompagnamento.

Quando viene emesso e recapitato il D.D.T.?

Il DDT viene emesso in duplice copia una da trattenere e conservare a cura del cedente e laltra da consegnare al cessionario, non sono previsti vincoli di forma, di

dimensione o di tracciato. La sua emissione avviene prima della consegna della merce, in genere al momento della spedizione. Il trasporto può avvenire secondo diverse modalità, come:

  • a mezzo mittente o cedente: il mittente si occupa, cioè, direttamente del trasporto del bene;
  • a mezzo destinatario o cessionario: il destinatario si fa carico del trasporto;
  • da un trasportatore incaricato: il trasporto viene affidato a un vettore.

Il DDT può essere recapitato assieme alla merce durante il trasporto o al cliente non oltre il giorno della spedizione e la trasmissione può avvenire tramite servizio postale, fax, e-mail o altra modalità elettronica. È importante sottolineare che il DDT in determinate circostanze assume rilevanza sia fiscale che civilistica, in quanto oltre a essere direttamente collegato al contenuto della fattura di vendita, può rappresentare anche la prova di un’avvenuta consegna ed essere utilizzato in caso di controversie tra cedente e cessionario.

Dati obbligatori del D.D.T.: come si compila il documento di trasporto

Come disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, deve

contenere:

  • il numero progressivo;
  • la data che deve essere indicata la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto. Nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze organizzative dell’impresa, andranno indicate entrambe;
  • le generalità del cedente e del cessionario andranno riportate la ditta, la denominazione e/o la ragione sociale, la residenza o il domicilio e il numero di partita Iva o del codice fiscale. In caso di soggetti non residenti andrà, inoltre, indicata l’ubicazione della stabile organizzazione;
  • dati dell’eventuale incaricato del trasporto, quando il trasporto avviene attraverso un vettore vanno indicate le generalità dello stesso ma non quelle della persona fisica che materialmente esegue il trasporto. Inoltre, nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi, fermo restando che questo non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni;
  • la descrizione della natura della qualità e della quantità dei beni ceduti;
  • l’eventuale causale non traslativa del trasporto.

La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi

altro documento, ad esempio, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico,

purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti.

Possono tuttavia essere inclusi ulteriori dettagli, come la banca su cui va effettuato il pagamento della merce, prezzi unitari e l’importo totale, al fine di rendere il Documento di Trasporto più completo e comunicare tutte le informazioni necessarie ai soggetti interessati.

Il documento di trasporto è obbligatorio?

Il D.D.T. è un documento non solo utile per tracciare la spedizione delle merci, ma anche obbligatorio in due circostanze previste dalla normativa IVA.

  1. Per potersi avvalere della fatturazione differita.

I soggetti che emettono fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 all’atto

della consegna o spedizione hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti,

indifferentemente, da una fattura ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria,

ovvero possono far viaggiare le merci senza alcun altro documento qualora la relativa fattura

venga spedita o consegnata al cessionario entro le ore 24.00 del giorno di consegna di

spedizione dei beni.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto, o da

altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, l’articolo

21, comma 4, del decreto Iva prevede la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del

mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Come previsto nella C.M.

225/E/1996, gli operatori che intendono avvalersi della modalità di fatturazione differita

devono utilizzare il documento di trasporto o di consegna previsto dal comma 3 del D.P.R.

472/1996, il quale deve essere emesso “prima dell’inizio del trasporto o della consegna, a cura

del cedente, secondo le normali esigenze aziendali, in forma libera, senza, cioè vincoli di forma, di

dimensioni o di tracciato”. Per quanto riguarda le modalità di emissione del DDT, la stessa C.M.

249/E/2006 ha precisato che

i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal DDT nemmeno

nel caso in cui ci si vuole avvalere della fatturazione differita. In tal caso infatti il DDT, in base

alle diverse esigenze aziendali, può essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei

beni tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici. Dal

momento che il documento di trasporto è completo di ogni elemento obbligatorio sin

dall’origine, senza che né il soggetto emittente, né i successivi soggetti riceventi siano tenuti

ad eseguire sul DDT ulteriori annotazioni, è ritenuta ammissibile l’emissione del DDT anche

sotto forma di documento informatico.

  1. Per la movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà.

Il documento di trasporto è uno dei mezzi previsti al fine di superare le presunzioni di acquisto

o vendita in caso di consegna a terzi di beni a titolo non traslativo della proprietà.

In particolare, il D.P.R. 441/1997 stabilisce che, salvo prova contraria si presumono ceduti i

beni acquistati, importati o prodotti quando non si trovano in uno dei luoghi in cui il

contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. I luoghi

enunciati dal comma 1 dell’articolo 1 nei quali i beni possono essere rinvenuti sono: le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi ed i mezzi

di trasporto nella disponibilità dell’impresa. Tale presunzione non opera se viene dimostrato

che i beni stessi:

  • sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti;
  • sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Ai sensi del successivo comma 5 dell’articolo 1 del D.P.R. 441/1997, il documento di trasporto

è uno dei mezzi previsti che permette di evidenziare la consegna a terzi a titolo non traslativo

della proprietà superando così le presunzioni di cessione (o di acquisto). A tal fine il DDT deve

contenere l’indicazione della causale non traslativa del trasporto e come previsto poi nella

C.M. 225/E/1996 il documento di trasporto dovrà essere conservato sia dal soggetto emittente

che dal soggetto destinatario dei beni stessi.

Contabilità in Cloud
Il software di contabilità e fatturazione elettronica per PMI, semplice e intuitivo, che ti permette di trasformare i fatti aziendali in fatti contabili.

Ultimi Articoli