Cessionario e committente
Cessionario e committente: significato
All’interno di un contratto il cedente è colui che trasmette un diritto attraverso la cessione, mentre il cessionario è il soggetto destinatario del diritto.
Cedente e cessionario, le definizioni legali
Le figure del cedente e del cessionario si presentano quando ci si trova dinanzi alla cessione di un contratto o al trasferimento di un diritto reale di godimento (o di un diritto su cosa propria). Nella cessione del contratto, il cedente è rappresentato dalla persona fisica o giuridica che cede il contratto, mentre il cessionario è colui che subentra al posto del cedente. Nel trasferimento di un diritto reale di godimento o di una cosa propria colui che cede il diritto è il cedente, mentre colui che acquisisce tale diritto il cessionario.
Tutte le differenze tra cedente e cessionario
Tra cedente e cessionario esistono evidenti differenze. Il cedente rappresenta colui che cede un bene o un servizio ad una seconda persona, definita appunto cessionario. Cedente e cessionario figurano in diversi istituti giuridici del nostro sistema, come:
- cessione di un contratto;
- trasferimento di un diritto reale di godimento;
- trasferimento di un diritto su cosa propria.
In presenza di un contratto colui che vende o cede il diritto è definito cedente, mentre colui che acquisisce il diritto è chiamato cessionario.
Cedente, cessionario e contratti: come funziona
Nella cessione di un contratto si individuano tre attori principali: il cedente, il cessionario e il ceduto. Il ceduto rappresenta il contraente originario, la cui posizione non muta con la cessione del contratto. Il cedente rappresenta colui che cede il contratto, mentre il cessionario è la figura che sostituisce il cedente all’interno del contratto. La cessione di un contratto è normata dall’articolo 1406 del Codice Civile e recita “con questo negozio una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite sostituisce un terzo a sé nei rapporti derivanti dal contratto e sempre che l’altro contraente vi consenta” .