Amministratore di condominio
Amministratore di condominio
L’amministratore di condominio è la persona che si occupa della gestione dello stabile. La figura è normata dal codice civile, che indica requisiti e compiti. Vediamo quali sono i caratteri fondamentali di questa figura.
Compiti dell’amministratore di condominio
I compiti in capo all’amministratore di condominio sono numerosi. Il primo di essi è eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei proprietari e convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale, anch’esso da redigere a cura dell’amministratore.
Competenza dell’amministratore è, inoltre, curare l’osservanza del regolamento di condominio. L’amministratore disciplina l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune. Egli riscuote i contributi ed eroga le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni.
In capo all’amministratore sono gli adempimenti fiscali e la tenuta del registro di anagrafe condominiale, oltre che la tenuta dei verbali assembleari e del registro di contabilità. L’amministratore conserva tutta la documentazione inerente alla propria gestione, in riferimento al rapporto con i condòmini e allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio. È suo dovere, inoltre, fornire al condomino che ne faccia richiesta un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti e delle eventuali liti in corso.
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condòmini e contro di essi può essere fatto ricorso all’assemblea condominiale.
La legge pone inoltre a carico dell’amministratore l’obbligo di agire nell’interesse dei condòmini e per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condòmini morosi.
Lavori straordinari
In caso di lavori straordinari, la recente giurisprudenza ha riconosciuto in capo all’amministratore di condominio il compito di curare tutti gli adempimenti previsti per legge, utili all’ottenimento di eventuali opportunità fiscali. Rientrano in questo ambito i pagamenti in maniera tracciabile all’impresa appaltatrice così come la certificazione dell’avvenuto versamento del contributo da parte del singolo condomino.
Quando avere un amministratore è obbligatorio
La legge stabilisce che un condominio necessiti di un amministratore quando vi siano più di 8 condòmini, ovvero titolari del diritto di proprietà. In questo caso, se l’assemblea non provvede alla nomina, essa è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario.
Compenso dell’amministratore di condominio
Il compenso spettante all’amministratore di condominio può variare in funzione del mandato affidato e della dimensione del condominio. Le spese sono comunque indicate in maniera preventiva ai condòmini.
Come si diventa amministratori: requisiti e formazione
Non è possibile improvvisarsi amministratori di condominio. Alla persona che assume questo incarico (o, nel caso di incarico ad una società, ai soci illimitatamente responsabili, agli amministratori e ai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministratore) viene domandato di sottoporsi ad un corso iniziale di formazione, necessario per preparare chi lo frequenta ad affrontare la complessità della materia.
Corso di formazione, obbligo ed esenzione
Il codice civile stabilisce i requisiti richiesti a coloro che intendono diventare amministratore di condominio all’articolo 71 bis delle disposizioni attuative. Alla lettera g) viene ricordato che possono svolgere l’incarico coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica. Una deroga rispetto all’obbligo di partecipazione ad uno specifico corso di formazione iniziale vale qualora l’amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile.
Gli altri requisiti
Il codice civile stabilisce, inoltre, altri requisiti di cui deve godere l’amministratore di condominio. In particolare, la persona:
- deve godere dei diritti civili;
- non deve essere stata condannata per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- non deve essere stata sottoposta a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere interdetta o inabilitata;
- non deve risultare annotata nell’elenco dei protesti cambiari;
- deve aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Quest’ultimo requisito, così come la prescrizione relativa all’obbligo di formazione iniziale, non risulta necessario nel caso in cui l’incarico di amministratore di condominio venga assunto da uno dei condòmini. Resta fermo invece l’obbligo di formazione periodica.