Acconto Iva

Acconto iva: regole e calcolo

Ogni anno a dicembre i contribuenti titolari di partita IVA devono versare l’acconto IVA.

Nello specifico, l’acconto IVA deve essere versato entro il 27 dicembre di ogni anno e viene determinato sulla base di diversi metodi di calcolo..

Sono obbligati a pagarla tutti coloro che possiedono una Partita IVA, ad esclusione dei regimi agevolati (regime forfettario e altri regimi operanti senza applicazione dell’IVA). Sono obbligati al versamento dell’acconto IVA anche gli enti pubblici territoriali.

L’acconto deve essere pagato tramite il modello F24 con due diversi codici tributo:

  • codice tributo 6035 per il versamento dell’acconto IVA da parte dei contribuenti titolari di partita IVA e che liquidano l’IVA trimestralmente;
  • codice tributo 6013 per il versamento dell’acconto IVA da parte dei contribuenti titolari di partita IVA e che liquidano l’IVA mensilmente.

Esistono 3 metodi per calcolare l’ammontare dell’acconto IVA:

  • il metodo storico;
  • il metodo analitico o delle operazioni eseguite;
  • il metodo previsionale.

Scopriamone nel dettaglio il funzionamento e l’applicazione.

Come si calcola l’acconto IVA: i metodi

Come già detto, il calcolo dell’acconto IVA può avvenire tramite tre metodi distinti, che possono essere utilizzati a discrezione del contribuente obbligato per legge al versamento dell’imposta. Una scelta che va ponderata in base alla convenienza e che comprende il metodo storico, il metodo analitico e quello previsionale.

A livello fiscale il metodo scelto va poi indicato nel modello Lipe del quarto trimestre oppure nel quadro VP della dichiarazione IVA annuale, indicando il codice associato a ciascun metodo ovvero:

  • codice 1 per il metodo storico;
  • codice 2 per il metodo previsionale;
  • codice 3 per il metodo analitico o delle operazioni eseguite;
  • codice 4 per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti.

Acconto IVA con metodo storico

Quando dobbiamo calcolare l’acconto IVA, il metodo storico è indubbiamente quello più diffuso perché di facile applicazione matematica. L’importo sarà infatti pari all’88% dell’IVA dovuta relativamente al mese di dicembre dell’anno precedente (per i soggetti che pagano l’IVA mensilmente) o relativamente al debito IVA registrato nell’ultimo trimestre dell’anno precedente (per i contribuenti che versano l’IVA ogni trimestre). Il tutto sempre al lordo dell’acconto IVA eventualmente versato l’anno precedente.

Acconto IVA con metodo analitico

L’acconto IVA con il metodo analitico viene, invece, calcolato attraverso la redazione della cosiddetta liquidazione IVA straordinaria. In pratica, prende in considerazione le operazioni attive e passive registrate fino al 20 dicembre dell’anno corrente. In questo modo ci si può tutelare maggiormente nel caso in cui il volume delle transazioni differisca sostanzialmente da quello dell’anno precedente. Di questo importo si è tenuti a pagare esattamente l’intera cifra calcolata.

Nello specifico, con il metodo analitico occorrerà che la liquidazione riporti:

  • le operazioni attive eseguite:
    • tra il 1° ottobre ed il 20 dicembre nel caso di contribuenti IVA trimestrali;
    • tra il 1° dicembre ed il 20 dicembre nel caso di contribuenti IVA mensili.
  • le operazioni passive registrate nel registro delle fatture acquisti:
    • tra il 1° ottobre ed il 20 dicembre nel caso di contribuenti IVA trimestrali;
    • tra il 1° dicembre ed il 20 dicembre nel caso di contribuenti IVA mensili.
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Acconto IVA con metodo previsionale

L’applicazione del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto IVA si basa sul valore dell’imposta previsto per il mese di dicembre dell’anno corrente nei casi di liquidazione mensile oppure previsto per l’ultimo trimestre nel caso in cui si tratti di liquidazione trimestrale. Di questo importo si è tenuti a pagare l’88%. Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

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