Situazioni infrannuali e salute d’Impresa
L’adeguato monitoraggio della salute dell’impresa è una fisiologica esigenza gestionale prima ancora che un dovere giuridico riferendoci, nello specifico, all’imprenditore operante in forma societaria o collettiva e nei termini di cui al nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c. Figuriamoci cosa significa nel post lockdown da Covid-19.
Una contabilità attendibile e tempestiva
Un loro adeguato monitoraggio si fonda in primo luogo sulla tenuta di una contabilità contraddistinta – non solo dall’attendibilità – ma anche dalla tempestività.
Un ruolo importante è giocato dal gestionale utilizzato: dovrebbe consentire, in piena sicurezza, di automatizzare al massimo le registrazioni contabili limitando l’intervento umano ove necessario.
Ci siamo chiesti quali e quanti dati, alla base delle singole scritture, sono già disponibili o sarebbero facilmente acquisibili in formato elaborabile? Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici, agli estratti conto bancari, ai versamenti tributari e previdenziali.
A volte, per dirla fino in fondo, non è nemmeno una questione di software bensì di mentalità. Al timore di “perdere il controllo sui dati” o, estremizzando, di “perdere il posto di lavoro” – paure possibili, specie se si subisce il cambiamento – deve contrapporsi, a nostro avviso, l’idea di una diversa – e ben più appagante – dimensione del proprio lavoro.
Crediamo, in definitiva, che chi si occupa di contabilità dovrà dedicarsi sempre meno all’inserimento dati a vantaggio del loro controllo e, soprattutto, della loro tempestiva trasformazione in informazioni. E per fare questo, oltre a un gestionale idoneo e a procedure adeguate, serve pure investire in formazione o – in altri termini – in capitale umano.
La sfida delle situazioni infrannuali
Una contabilità attendibile e tempestiva, sviluppata non solo per compliance normativa bensì pure nell’ottica gestionale, è però “solo” un presupposto per il monitoraggio consuntivo degli equilibri menzionati. Il passaggio successivo è quello dell’assestamento dei suoi valori per determinare il reddito del periodo e il connesso capitale di funzionamento: ecco quindi la necessità di compiere tutta una serie di rilevazioni, tipiche della redazione del bilancio d’esercizio, relative – solo per fare alcuni esempi – ad ammortamenti, rimanenze, svalutazioni, accantonamenti, fatture da ricevere, imposte sul reddito, ratei e risconti.
Con quale frequenza raggiungere tale risultato?
Parafrasando il noto modo di dire culinario, potremmo dire “quanto basta”. Ma basta a che cosa?
Quantomeno alla consapevolezza delle proprie condizioni e delle loro dinamiche.
Viene in aiuto anche il diritto: il già menzionato secondo comma dell’art. 2086 c.c. impone infatti all’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile funzionale anche, fra le varie cose, alla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità.
Ci limitiamo qui a ricordare, come il noto documento del CNDCEC “Crisi d’impresa – Gli indici dell’allerta” del 20 ottobre 2019 (che consigliamo di leggere con attenzione), preveda la valutazione almeno trimestrale dei parametri.
In mancanza di bilanci approvati dall’assemblea, per fare ciò sono necessarie situazioni infrannuali – formate anche solo da stato patrimoniale e conto economico – redatte secondo le indicazioni del CNDCEC (che fa riferimento, in prima battuta, alle previsioni dell’OIC 30) – approvate dall’organo amministrativo o dal responsabile delle scritture contabili.
Il vostro sistema informativo-contabile è in grado di fare tutto ciò?
Anche qui servono un gestionale idoneo, procedure adeguate e il necessario capitale umano.