RENTRI: regole e tempi per l’adeguamento al nuovo registro elettronico sulla tracciabilità dei rifiuti
Dal 15 giugno 2023 è in vigore il Regolamento relativo al RENTRI, il nuovo registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti. I soggetti obbligati dovranno adeguarsi entro 18 o 30 mesi, con tempistiche differenziate in base a tipologie e dimensioni delle imprese. Le scadenze da ricordare e le regole da rispettare
È in vigore dal 15 giugno il Regolamento relativo al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI, che introduce nuovi obblighi e adempimenti per imprese ed enti.
Regole e modalità di funzionamento del RENTRI sono contenute nel decreto n. 59 del 4 aprile 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso, che individua i tempi per l’adeguamento alle novità in materia di tracciabilità dei rifiuti.
L’avvio non sarà immediato: i soggetti obbligati avranno dai 18 ai 30 mesi di tempo, sulla base di tipologia di impresa e dimensioni della stessa.
Cos’è il RENTRI e chi deve iscriversi al nuovo registro per la tracciabilità dei rifiuti
Il RENTRI, registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, ha preso il posto del SISTRI e a disciplinarne organizzazione e funzionamento è il decreto n. 59/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che tra gli aspetti più di rilievo definisce anche
modelli e formati del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, con le relative modalità di compilazione, vidimazione e tenuta così come modalità di iscrizione e adempimenti previsti.
Con il nuovo registro cambia la gestione degli adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti, con l’avvio di un sistema digitale in merito all’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il Regolamento è in vigore dal 15 giugno 2023 e affida al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica il compito di gestire il RENTRI, sistema articolato in due sezioni:
- sezione “Anagrafica”, contenente i dati degli operatori e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività di gestione dei rifiuti;
- sezione “Tracciabilità”, con i dati degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti.
A definire quelli che sono i soggetti tenuti ad iscriversi al registro elettronico è l’articolo 12 del Regolamento e si tratta in particolare di:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, ossia comuni o loro consorzi e comunità montane per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi.
Il decreto prevede un regime transitorio, fissando tempistiche differenziate di iscrizione al RENTRI in relazione alla tipologia di soggetto obbligato e alla dimensione dell’impresa.
I tempi per l’iscrizione al RENTRI: da 18 a 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento
Sarà per fasi e con decorrenza da febbraio del prossimo anno l’avvio operativo del RENTRI. L’articolo 13 del decreto n. 59 del 4 aprile 2023 fissa, infatti, i tempi per l’iscrizione da parte dei soggetti obbligati, differenziati sulla base della categoria di appartenenza e del parametro relativo al numero di dipendenti.
Nel dettaglio, l’obbligo di iscrizione partirà:
- dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento (dal 15 dicembre 2024 ed entro i 60 giorni successivi) per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per i soggetti diversi dai produttori iniziali, tra cui associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, società di servizi o gestori di servizi di raccolta;
- dopo 24 mesi (dal 15 giugno 2025 ed entro i 60 giorni successivi) per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non con più di 10 dipendenti;
- dopo 30 mesi (dal 15 dicembre 2025 ed entro i 60 giorni successivi) per i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ricadenti nel perimetro dei soggetti obbligati.
L’avvio effettivo del RENTRI è quindi previsto dal 13 febbraio 2025 per la prima categoria. Ulteriori due date da monitorare sono poi quella del 14 agosto e del 13 febbraio del 2026. Un avvio graduale che sarà anticipato dalla pubblicazione delle istruzioni operative mediante uno o più decreti direttoriali del Ministero dell’Ambiente, attesi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, e quindi ad ultimo entro il 15 dicembre 2023.
Contributo annuale per il funzionamento del RENTRI
Al funzionamento del RENTRI contribuiranno tutti gli iscritti, mediante il pagamento di un contributo annuale a copertura degli oneri previsti.
Il contributo e i diritti di segreteria saranno dovuti da ciascun iscritto per ciascuna unità locale. Per il primo anno il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione, mentre per gli anni successivi la scadenza sarà fissata al 30 aprile.
L’importo del diritto di segreteria sarà pari a 10 euro all’anno per tutti, mentre per quel che riguarda il contributo annuale vengono fissate le seguenti quote:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per i soggetti diversi dai produttori iniziali, tra cui associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, società di servizi o gestori di servizi di raccolta: 100 euro per il primo anno, 60 euro per gli anni successivi;
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non con più di 10 dipendenti: 50 euro per il primo anno, 30 euro per gli anni successivi;
- per i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ricadenti nel perimetro dei soggetti obbligati: 15 euro per il primo anno e 10 euro per gli anni successivi.
Pagamento dovuto anche in caso di variazioni all’iscrizione, secondo l’importo indicato alla voce 36.1 del decreto MISE 17 luglio 2012, ossia pari a 10 euro.