RENTRI, dal 15 dicembre le prime iscrizioni: tempistiche e scadenze

11.06.2024 - Tempo di lettura: 7'
RENTRI, dal 15 dicembre le prime iscrizioni: tempistiche e scadenze

RENTRI, dal 15 dicembre scattano i primi obblighi per rispettare regole e adempimenti del registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, che si applicherà in tre slot temporali, sulla base del criterio dimensionale stabilito dall’articolo 13 del DM n. 59/2023.

 

Il RENTRI si avvia verso la fase operativa.

Dal 15 dicembre prossimo partiranno le prime iscrizioni al Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, le cui regole tecniche sono contenute nel decreto del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica n. 59 del 4 aprile 2023.

Il RENTRI si appresta a diventare lo strumento unico a disposizione del MASE per la tracciabilità dei rifiuti, che si affianca alla digitalizzazione di documenti e adempimenti necessari per la movimentazione.

L’avvio del RENTRI sarà strutturato in più scaglioni temporali. Si partirà da metà dicembre per le imprese più grandi, fino ad arrivare alla scadenza ultima del 13 febbraio 2026.

RENTRI, dal 15 dicembre le prime iscrizioni: tempistiche e scadenze

I primi soggetti a popolare il RENTRI saranno enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi con più di 50 dipendenti; si partirà dal 15 dicembre 2024 con la prima scadenza fissata al 13 febbraio 2025.

Il criterio dimensionale detta le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico e come specificato nell’articolo 13 del DM 59/2023 per il calcolo del numero di dipendenti bisognerà considerare la situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

L’avvio del RENTRI coinvolge quindi in prima battuta alle realtà più strutturate, secondo un percorso che vede in calendario ulteriori due appuntamenti.

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 partirà l’iscrizione obbligatoria per enti o imprese con più di 10 e fino a 50 dipendenti.

Per le realtà più piccole, fino a 10 dipendenti, l’iscrizione partirà il 15 dicembre 2025 per arrivare a conclusione entro il 13 febbraio 2026. Questo lo slot temporale che interessa anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi non facenti parti di organizzazioni di ente o di impresa.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI si applicherà in ogni caso, e a prescindere dal requisito dimensionale, a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro la scadenza del 13 febbraio 2025 per enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi e non a titolo professionale, commercianti di rifiuti pericolosi e non pericolosi, intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

A riepilogare le scadenze per l’iscrizione al RENTRI è stato il Decreto Direttoriale del MASE del 21 settembre 2023, pubblicato al fine di semplificare il rispetto delle tempistiche per l’inserimento dei dati necessari nel registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti.

Si riporta quindi di seguito la tabella riepilogativa pubblicata dal Ministero:

Come iscriversi al RENTRI

Sarà necessario accedere all’Area operatori del portale ministeriale dedicato al RENTRI per effettuare l’iscrizione. Il lancio della procedura è previsto dal 15 dicembre, giorno in cui partirà di fatto la fase operativa d’avvio del nuovo registro.

L’accesso al RENTRI dovrà essere effettuato con le seguenti credenziali:

  • SPID per persona fisica;
  • SPID per persona giuridica;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per le identità digitali intestate a persone fisiche, sarà necessario essere in possesso dei poteri per rappresentare l’impresa oppure dell’incarico ad operare per conto dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione obbligata all’iscrizione.

Così come illustrato sul sito ministeriale, il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza mediante interoperabilità:

  • con il Registro delle imprese ai fini dell’identificazione dell’impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall’utente;
  • con l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell’identificazione dell’Ente che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente;
  • con Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell’identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.

Dopo l’accesso sarà necessario creare il profilo Operatore, mediante l’importazione dei dati del Registro delle Imprese, da Indice PA o da altre banche dati pubbliche, integrando se necessario le informazioni anagrafiche richieste.

La procedura prevede quindi l’obbligo di indicare i dati delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all’operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore.

Sarà poi necessario indicare i seguenti dati:

  • le unità locali in cui si svolge l’attività dell’operatore e sono tenuti i registri di carico e scarico;
  • le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti);
  • le eventuali deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • i dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.

RENTRI: i soggetti obbligati all’iscrizione al registro elettronico

Appare utile fornire un riepilogo dei soggetti tenuti ad iscriversi al registro elettronico.

Secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento si tratta di:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, ossia Comuni o loro Consorzi e Comunità montane per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi.

Non sono invece tenuti ad iscriversi al RENTRI (ma potranno in ogni caso farlo su base volontaria) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184, comma 3, lettere c), d), e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fino a 10 dipendenti, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) e i produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Si tratta, semplificando, dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con meno di 10 dipendenti, dei settori delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi.

Indipendente dal numero di dipendenti, l’iscrizione al RENTRI non è inoltre obbligatoria per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi appartenenti ai settori del commercio, dei servizi, agricolo, sanitario e di costruzione e demolizione.

Resta in ogni caso l’obbligo, anche per le casistiche di cui sopra, di adeguare il formulario al modello RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025, così come l’iscrizione entro la medesima data ad una specifica sezione del portale del MASE ai fini della vidimazione del formulario per l’identificazione dei rifiuti in modalità digitale (Vi.Vi.Fir.).

RENTRI: pagamento del contributo annuo e dei diritti di segreteria per completare l’iscrizione

L’iscrizione si finalizza con il versamento dell’importo dovuto a titolo di diritto di segreteria e contributo annuo, mediante la piattaforma PagoPA.

I diritti di segreteria sono pari a 10,00 euro e vanno versati per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Il contributo annuale per la prima iscrizione, dovuto anche in tal caso per ciascuna unità locale, è pari a:

  • 100 euro per ogni unità locale per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 50 euro per ogni unità locale per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 15 euro per ogni unità locale per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Per le annualità successive il contributo dovrà essere versato entro il 30 aprile, per un importo pari a:

  • 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Effettuato il versamento dovuto sarà possibile inviare la domanda di iscrizione al RENTRI. Non sarà necessaria la firma digitale.

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