Centrale Rischi: il biglietto di visita delle imprese per l’accesso al credito
Le misure restrittive messe in atto per contenere la pandemia hanno causato una dilazione dei pagamenti della catena di distribuzione, rendendo necessario il ricorso al finanziamento bancario anche per le imprese che finora erano riuscite a farne a meno. In molti casi però l’accesso al credito risulta impossibile.
La causa può essere un documento sconosciuto ai più ma di grande importanza; da esso dipendono, infatti, la possibilità di ottenere un finanziamento, le condizioni a cui verrà concesso, ma anche il rating stesso dell’impresa. È la Centrale Rischi, il sistema informativo della Banca d’Italia che raccoglie informazioni sui rapporti di credito e garanzia tra gli intermediari finanziari e la loro clientela.
In questo database confluiscono i dettagli di tutti i rapporti superiori a 30mila euro. I dati in esso contenuti sono utilizzati dalle banche e in generale da qualunque società finanziaria per valutare l’affidabilità di un soggetto e monitorare la sua salute nel tempo.
Tutti hanno diritto ad accedere ai dati registrati a proprio nome, anzi, richiedere a cadenza regolare i dati registrati a proprio nome in Centrale Rischi è una buona pratica per controllare che le nostre abitudini di pagamento e di utilizzo delle linee di credito non siano una spia di allarme per il sistema bancario. Una volta ottenuta la visura, quali sono i dati da tenere sotto controllo e quali informazioni fornisce?
La tipologia e l’entità dei finanziamenti
Il rapporto di credito inviato dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia si presenza come un prospetto suddiviso in diverse sezioni, una per ogni intermediario finanziario con cui il soggetto ha attiva almeno un’operazione superiore a 30mila euro. Le operazioni sono suddivise in 4 categorie di censimento:
- i crediti per cassa: crediti con cui la banca o la società finanziaria mette a disposizione del cliente una somma di denaro liquido;
- i crediti di firma: le garanzie prestate dall’intermediario finanziario su richiesta del cliente;
- le garanzie ricevute: le garanzie fornite alla banca da un soggetto diverso dall’affidato, come ipoteche o fideiussioni;
- i derivati finanziari: i contratti derivati da negoziati fuori dai mercati regolamentati, come i contratti swaps e FRAs.
Per ciascuna categoria, una tabella riassuntiva riporta i dettagli sulla tipologia e l’entità dei finanziamenti: informazioni sia di carattere generale sulla natura e sulle caratteristiche del rapporto – come il tipo di attività, la durata originaria e residua del rapporto, e la valuta dell’operazione – sia quantitative sul valore nominale delle singole operazioni.
In particolare, qui sono riportate due informazioni fondamentali per la lettura della Centrale Rischi: l’accordato operativo e l’utilizzato. Il primo indica l’ammontare del credito concesso dalla banca e utilizzabile dal cliente, il secondo l’importo effettivamente erogato al cliente. Queste informazioni sono necessarie per misurare la tensione finanziaria.
Tensione finanziaria e sofferenza
La tensione finanziaria è uno dei motivi più frequenti per cui la banca può negare un finanziamento ed è definita come il rapporto utilizzato/accordato operativo dei crediti per cassa.
Questi ultimi sono suddivisi in 5 categorie.
- rischi autoliquidanti: finanziamenti concessi a clienti che vantano crediti nei confronti di terzi di cui l’intermediario finanziario si rende acquirente, come gli anticipi sulle fatture, le operazioni di factoring e la cessione del quinto dello stipendio;
- rischi a revoca: aperture di credito in c/c concesse per elasticità di cassa, crediti per i quali l’intermediario si riserva la facoltà di revoca anche in assenza di giusta causa;
- rischi a scadenza: crediti restituiti ratealmente dal cliente, come mutui, leasing e i prestiti personali;
- finanziamenti a procedura concorsuale: finanziamenti concessi a organi coinvolti in una procedura concorsuale;
- sofferenze: crediti segnalati a sofferenza a causa di una grave e prolungata situazione di insolvenza del debitore.
Nei primi due casi si parla di tensione finanziaria se il rapporto tra accordato operativo e utilizzato supera il 75%. Sebbene, infatti, potenzialmente il cliente possa utilizzare il 100% del fido accordato, superata la soglia del 75% viene considerata più probabile l’ipotesi di sconfinamento del fido. La percentuale del 75% è quindi una soglia prudenziale, oltre la quale le probabilità di sconfino vengono considerate elevate.
Per le linee di credito a scadenza, invece, il rapporto mensile utilizzato/accordato dev’essere pari al 100%, perché l’utilizzato in questo caso rappresenta la rata pagata. Una percentuale diversa indica, infatti, che la rata non è stata pagata completamente.
Situazioni di tensione finanziaria possono generare degli alert e conseguentemente influenzare il rating della società.
La situazione più grave si ha però nel caso in cui un credito venga classificato in sofferenza, ovvero non sia considerato recuperabile dalla banca. Con una segnalazione di sofferenza anche di importo non particolarmente rilevante l’accesso al credito è precluso.
Va specificato che un credito viene definito in sofferenza solo nel caso in cui il creditore versi in uno stato di insolvenza, ovvero non sia in grado di saldare il proprio debito. Si tratta quindi di una situazione particolarmente grave, che si verifica solamente a seguito di prolungata difficoltà economica, e non basta il semplice ritardo nel pagamento di una rata perché un credito venga definito come tale. Difficilmente, inoltre, la segnalazione di una sofferenza è però una sorpresa: non solo la tensione finanziaria si presenta già anni prima del verificarsi dell’effettiva insolvenza, ma la banca è tenuta a informare per iscritto il cliente ed eventuali coobbligati la prima volta che segnala una sofferenza alla Centrale Rischi.
Lo stato del rapporto
Un’ultima importantissima informazione viene fornita dallo stato del rapporto, sotto la cui voce confluiscono tutte le informazioni sullo stato del credito.
Innanzitutto, sotto questa voce vengono segnalati i crediti contestati per i quali è stata adita un’autorità giudiziaria terza preposta alla risoluzione delle controversie con la clientela. Nel caso di crediti di cassa vengono poi segnalate le situazioni di inadempienza del cliente, come un incaglio, la ristrutturazione di un credito o la presenza di scaduti e sconfini oltre i 90 o oltre i 180 giorni.
Pensare alla Centrale Rischi come ad un elenco di cattivi pagatori sarebbe quindi sbagliato. Come abbiamo visto, in questo documento vengono riportati solamente i dati sui rapporti di credito, l’interpretazione dei quali fornisce indicazioni che possono determinare non solo l’accesso al credito, ma anche le condizioni a cui tale credito verrà concesso; non bisogna dimenticare, infatti, che è anche sui dati qui riportati che viene calcolato il rating MCC (Medio Credito Centrale) necessario per accedere al Fondo di Garanzia. Imparare a leggerla è fondamentale per monitorare la salute della propria impresa e garantirle l’accesso al credito in ogni sua forma e in ogni momento.