Versamenti e controlli: come funziona la sospensione feriale delle scadenze fiscali
Sospensione feriale delle scadenze fiscali dal 1° agosto, ma non solo. Dal 2024 si fermano anche le lettere dell’Agenzia delle Entrate, per effetto delle novità introdotte in attuazione della riforma fiscale
Il Fisco si ferma ad agosto e, a partire da quest’anno, la sospensione feriale sarà più estesa.
Come di consueto dal 1° del mese sono sospesi i termini relativi a versamenti e adempimenti, che ripartiranno regolarmente dal 20 agosto.
Dal medesimo termine, e fino al 4 settembre, sono congelati anche i termini per le risposte all’Agenzia delle Entrate in relazione ai controlli automatici e formali, misura che si affianca come alla sospensione dei termini processuali – anche in ambito tributario – fino al 30 agosto.
Un set di regole vigenti ormai da alcuni anni alle quali si affiancano le novità previste nell’ambito della riforma fiscale, che congela anche le attività di invio di lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate nel corso del mese di agosto.
Le scadenze fiscali si fermano dal 1° agosto: come funziona la sospensione feriale
Prima di guardare alle novità, è bene riepilogare le regole che da anni accompagnano il periodo estivo.
È l’articolo 3-quater del decreto legge n. 16/2012 a prevedere un periodo di tregua anche sul fronte delle scadenze di versamenti e adempimenti.
Per i termini in scadenza dal 1° al 20 agosto, è possibile procedere entro il giorno 20 senza l’applicazione di interessi o altre tipologie di maggiorazione. Tra questi, guardando allo scadenzario dell’anno in corso, vi sono ad esempio i pagamenti delle rate delle imposte sui redditi o, ancora, i contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti.
La tregua estiva si applica anche in relazione ai controlli automatici e ai controlli formali.
Dal 1° agosto e fino alla data ultima del 4 settembre è congelato il termine di 30 giorni per effettuare i versamenti dovuti a seguito degli avvisi bonari trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, così come è sospeso il termine per l’invio di documenti richiesti o per la trasmissione di informazioni rilevanti nell’ambito delle verifiche amministrative.
Si evidenzia che, in ogni caso, non è prevista alcuna sospensione in caso di richieste effettuate in caso di attività di accesso, ispezione e verifica e sul fronte dei rimborsi IVA.
Lettere dell’Agenzia delle Entrate sospese fino al 30 agosto a partire dal 2024
Il calendario ormai cristallizzato relativo alla sospensione feriale si arricchisce di ulteriori novità già a partire dall’anno in corso.
Nella sospensione feriale rientreranno anche gli invii di comunicazioni e lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024.
La riforma fiscale ha previsto una tregua estiva dai controlli fiscali, che si applicherà dal 1° al 31 agosto (e anche dal 1° al 31 dicembre) per:
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis del DPR n. 633 del 1972;
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Anche le lettere di compliance quindi si fermano ad agosto, dopo un periodo massiccio di invii che, come certificato dal MEF nell’ambito della rendicontazione delle attività legate al PNRR, nel primo semestre dell’anno ha già portato a più di 3 milioni di missive trasmesse ai contribuenti, per un totale di oltre 3 miliardi di gettito.
Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2024, lo stop ai controlli non si applicherà agli atti ritenuti indifferibili e urgenti, come nel caso delle situazioni in cui sussiste un pericolo per la riscossione, in caso di atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato o ancora per gli atti e le comunicazioni indirizzate a soggetti sottoposti a procedure concorsuali.