Titolare effettivo, scadenza l’11 dicembre per la comunicazione: soggetti obbligati e istruzioni
La comunicazione del Titolare effettivo impegna imprese, società e intermediari, che avranno tempo fino all’11 dicembre 2023 per la trasmissione dei dati al Registro delle Imprese.
Prevista nell’ambito degli obblighi in materia di antiriciclaggio, la comunicazione ha preso il via dopo la pubblicazione del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre scorso, che ha attestato l’operatività del sistema per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, articolo 3, del decreto attuativo n. 55/2022.
Dal 9 ottobre decorre quindi il termine di 60 giorni, che porta conseguentemente all’11 dicembre la scadenza da rispettare, pena l’applicazione di una sanzione fino a 1.032,00 euro.
Titolare effettivo: i soggetti obbligati alla comunicazione entro l’11 dicembre 2023
È l’articolo 21 del decreto legislativo n. 231/2007 a definire il perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione del Registro dei titolari effettivi, istituito ai sensi della IV e V Direttiva Antiriciclaggio dell’Unione Europea.
Le disposizioni attuative dell’obbligo sono contenute nel decreto MEF e MIMIT 55/2022, il regolamento in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva.
La trasmissione dei dati è obbligatoria per:
- le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative);
- le persone giuridiche private, ossia fondazioni, associazioni riconosciute e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome, di cui al DPR n. 361/2000;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.
Questi i soggetti per i quali l’invio delle informazioni dovrà essere effettuato entro la scadenza dell’11 dicembre 2023, ossia nei 60 giorni che seguono la pubblicazione del decreto MIMIT sull’operatività della procedura telematica, avvenuta in data 9 ottobre.
L’adempimento lascia invece fuori le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.
Da monitorare, inoltre, il termine fissato in caso di costituzione dopo il 9 ottobre: la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 30 giorni successivi all’iscrizione nei rispettivi registri.
Chi è il Titolare effettivo
A delineare i criteri per l’individuazione del Titolare effettivo è il decreto legislativo 55/2022.
Per le imprese dotate di personalità giuridica, si tratta della o delle persone fisiche a cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta, secondo i criteri fissati dal Decreto Antiriciclaggio che, all’articolo 20, prevede:
- al comma 2: per le società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;
- al comma 3: nel caso in cui l’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera equivoca la persona fisica alla quale attribuire la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il Titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria, dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante;
- al comma 5: se i criteri di cui sopra non consentano un’individuazione chiara del soggetto al quale attribuire la titolarità effettiva, questa si riterrà attribuita alla persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Per quel che riguarda le persone giuridiche private, il Titolare effettivo è cumulativamente individuato nelle seguenti figure:
- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
In tal caso, il Decreto n. 55/2022 specifica che si applica il criterio cumulativo per l’individuazione del Titolare effettivo e, in sostanza, dovranno essere trasmessi i dati di tutte le figure di cui sopra, se presenti.
Per i Trust e gli istituti giuridici affini, il Titolare effettivo è invece individuabile nella figura del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
Al pari di quanto previsto per le persone giuridiche private, il criterio cumulativo prevede l’obbligo di comunicazione di tutti i soggetti presenti classificabili, stando a quanto sopra riportato, come titolari effettivi.
Come comunicare le informazioni della titolarità effettiva al Registro delle Imprese
I dati relativi alla titolarità effettiva dovranno essere trasmessi in modalità telematica al Registro delle Imprese, accedendo al portale DIRE predisposto per la compilazione delle pratiche di Comunicazione Unica o, in alternativa, mediante software di mercato.
In ogni caso, sarà necessario indicare l’impresa o l’istituto oggetto di comunicazione e indicare i dati del Titolare effettivo e successivamente firmare digitalmente la stessa.
La firma digitale dovrà essere apposta:
- per le società di capitali: dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- per le persone giuridiche private: dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- per i trust: dal fiduciario.
La sottoscrizione della pratica è obbligatoria e non può essere delegata a terzi. È possibile esclusivamente delegare l’invio telematico del modello già firmato digitalmente. Unioncamere ha predisposto un apposito manuale operativo per l’invio telematico della comunicazione in esame disponibile sul proprio sito Internet.
Per la prima comunicazione, così come in caso di variazioni, è dovuto il diritto di segreteria pari a 30 euro. La pratica è esente da imposta di bollo.
Le sanzioni in caso di omessa comunicazione del Titolare effettivo
Il mancato rispetto della scadenza dell’11 dicembre prossimo per la comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva comporterà l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 2630, C.c. così modulata:
- denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza: da 34,33 euro a 344,00 euro
- denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza: da 103 euro a 1.032,00 euro.
Ad accertare le violazioni sarà la Camera di commercio competente per territorio che, ove dovuta, procederà con l’applicazione della sanzione prevista.