Gli effetti della mancata adesione al concordato preventivo biennale
Aderire al concordato preventivo biennale non è obbligatorio. In caso di mancata accettazione della proposta sono però previste regole specifiche sul fronte dei controlli fiscali e delle sanzioni tributarie
C’è tempo fino al 12 dicembre per aderire al concordato preventivo biennale.
Dopo la prima scadenza del 31 ottobre, con il decreto legge n. 167/2024 è stata prevista una nuova finestra per le partite IVA soggette all’applicazione degli ISA, per concedere un margine aggiuntivo per valutare pro e contro dello strumento.
Nel valutare gli effetti dell’adesione è tuttavia bene soffermarsi anche su quanto previsto per chi, invece, sceglierà di non accettare la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate.
Controlli fiscali: le regole per chi non aderisce al concordato preventivo biennale
“L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.”
Questo è quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 13/2024, che riserva quindi un’attenzione particolareggiata alle partite IVA che sceglieranno di non aderire al concordato preventivo biennale.
Il rischio di maggiori controlli è stato più volte posto all’attenzione da parte del Ministero dell’Economia e nella stessa scheda di sintesi elaborata dall’Agenzia delle Entrate, disponibile all’interno del Cassetto Fiscale, è uno degli aspetti evidenziato in grassetto.
Dal punto di vista operativo quindi, spirata la scadenza del 12 dicembre per l’adesione finale al patto con il Fisco per il biennio 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate potrà stilare liste selettive volte ad accertare la regolarità da parte di quanti sceglieranno di non aderirvi.
In caso di irregolarità dichiarative sarà alto il rischio di subire un accertamento tributario. Nessuna conseguenza invece in caso di redditi e IVA dichiarati correttamente.
Sanzioni accessorie con soglie ridotte per chi non aderisce al concordato
La mancata adesione al concordato avrà effetti anche sul fronte sanzionatorio. Nel corso dell’iter per la conversione del DL Omnibus è stato approvato un emendamento che riduce le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA, previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997.
In particolare, in caso di sanzioni amministrative per violazioni relative a periodi d’imposta e tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente, ovvero in caso di decadenza, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie vengono ridotte alla metà.
La norma interviene sul limite di 50.000 euro previsto in via generale dal comma 1 dell’articolo 12:
“Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.
Per quel che riguarda i contribuenti che non accetteranno la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia passa a 25.000 euro e 50.000 euro.
Si ricorda che secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997, costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
- l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
- l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
- la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.
Le stesse regole si applicheranno anche alle partite IVA che aderiscono al concordato preventivo biennale ma non al ravvedimento speciale introdotto per gli anni dal 2018 al 2022, così come in caso di successiva decadenza.