Decreto smartworking: cosa cambia per i tuoi clienti
Il Decreto smartworking tocca da vicino tutte le aziende che, durante la pandemia, hanno dovuto ricorrere al lavoro agile per garantire la continuità operativa. In questo contesto anche il Consulente del lavoro deve conoscere nel dettaglio le variazioni apportate dal decreto, al fine da offrire ai propri clienti una consulenza qualificata.
L’obbligo di accordo individuale per lo smartworking
Con il Decreto Smartworking torna, dal 1° settembre 2022, l’obbligo di accordo individuale per l’attivazione del lavoro agile. Le semplificazioni del periodo pandemico avevano previsto per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di applicare lo smart working anche senza accordi individuali con il lavoratore e, soprattutto, attraverso una comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro.
Con il nuovo decreto smartworking non si è assistito a nessuna proroga in termini di accordo individuale; ciò significa che l’accordo tornerà ad essere necessario, così come previsto dai contratti collettivi e dagli articoli 19 e 21 della legge 81/2017.
Cosa prevede il nuovo obbligo di accordo individuale
Il decreto Smartworking ha previsto comunque delle novità nella stipula dell’accordo individuale, definendone le nuove linee guida. Nel dettaglio, all’interno dell’accordo dovranno essere presenti le seguenti informazioni:
- Durata dell’accordo: può essere un accordo a tempo indeterminato oppure a termine, con data di inizio e di fine rapporto;
- Evidenza dei periodi di alternanza: in ogni accordo devono essere evidenziati i periodi di lavoro in presenza all’interno dei locali aziendali e quelli all’esterno;
- Strumenti di lavoro: utilizzati nel lavoro agile;
- Forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa: è necessario evidenziare come l’azienda controlla il dipendente quando opera all’esterno dei locali, con metodi conformi allo Statuto dei Lavoratori;
- Tempistiche di riposo e disconnessione: è necessario segnalare le misure organizzative con le quali l’azienda assicura la disconnessione del dipendente.
Resta la semplificazione nella comunicazione al Ministero
Non tutta la semplificazione legata al periodo pandemico va però perduta. Uno degli elementi cruciali che il Consulente del lavoro deve saper trasferire alle proprie aziende clienti è che dal 1° settembre 2022 viene semplificata la procedura di comunicazione al Ministero del Lavoro. Se prima per ogni dipendente in lavoro agile l’azienda doveva inviare una corposa documentazione oggi, grazie all’articolo 41-bis del decreto 73/2022, tutta questa procedura viene semplificata. Le aziende, infatti, avranno solamente l’onere di inviare al Ministero del Lavoro i nominativi dei dipendenti in smart working, con annessa data di inizio e di fine.
I nominativi dovranno essere trasmessi con un nuovo modello e in modalità telematica, attraverso i servizi online del Ministero del Lavoro (accessibili con SPID e CIE). Gli accordi devono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni e sarà compito del Ministero trasmetterli all’Inail. È importante infine sottolineare che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione che varia da 100 euro a 500 euro per ogni dipendente.