Revisore di sostenibilità: chi può fare domanda per l’abilitazione e come

11.04.2025 - Tempo di lettura: 5'
Revisore di sostenibilità: chi può fare domanda per l’abilitazione e come

Chi può presentare la domanda per l’abilitazione al ruolo di revisore della sostenibilità? I soggetti che rispondono a specifici requisiti devono seguire le regole stabilite dal decreto del MEF del 19 febbraio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 marzo.

A stabilire le regole per la presentazione della domanda per l’abilitazione al ruolo di revisore della sostenibilità è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2025.

Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 marzo scorso, prevede che si debbano seguire specifiche regole.

I soggetti devono avere almeno cinque crediti formativi nelle materie che caratterizzano la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.

La richiesta può essere trasmessa dai revisori legali iscritti nell’apposito registro entro il 1° gennaio 2026. Dopo tale data sarà necessario sostenere un esame di idoneità professionale.

Revisore di sostenibilità: ruolo e domanda di abilitazione

Ad attuare la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nell’ordinamento italiano è stato il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre 2024.

Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi ESG, ambientali, sociali e legati alla governance, è stabilito il rafforzamento degli obblighi di reporting non strettamente finanziario e l’incentivo alla trasparenza nelle informazioni relative alle imprese.

In determinati casi l’azienda ha l’obbligo di dotarsi di un’attestazione sulla conformità del report di sostenibilità, che deve essere redatto da un revisore.

Il professionista che deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti deve avere una preparazione specifica.

A stabilire la procedura per ottenere l’abilitazione è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 marzo

Tale decreto fornisce le regole sulle modalità di presentazione della domanda di abilitazione, modalità e scadenze per inviare le informazioni e aggiornamenti degli iscritti al Registro dei revisori contabili.

I professionisti devono dotarsi di almeno cinque crediti formativi nelle materie che caratterizzano la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.

I revisori legali, iscritti nell’apposito registro entro il 1° gennaio 2026, possono presentare la domanda di abilitazione professionale nel rispetto dei requisiti indicati.

Dopo il 1° gennaio 2026 è necessario sostenere un esame di idoneità professionale per l’abilitazione.

Revisore della sostenibilità: come fare domanda?

Le istruzioni su come fare domanda per l’abilitazione al ruolo di revisore della sostenibilità entro il 1° gennaio 2026 sono state stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’articolo 3 individua quali sono le informazioni che devono essere indicate nell’istanza:

  • il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del soggetto richiedente;
  • il codice fiscale;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
  • il numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
  • gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo;
  • il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito internet dell’eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
  • ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
  • la sussistenza dei requisiti di onorabilità;
  • l’eventuale rete di appartenenza;
  • la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
  • il versamento del contributo di iscrizione, indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l’avvenuto pagamento;
  • di aver svolto il tirocinio, nei casi in cui è previsto;
  • il superamento dell’esame.

Per presentare la richiesta è prevista la compilazione e la trasmissione di un apposito modulo, presente all’interno dell’area riservata del portale istituzionale della revisione legale.

Come previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto del MEF, in deroga, per consentire il rilascio dell’attestazione di sostenibilità alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio:

“i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

In questo caso la domanda di abilitazione deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Le spese amministrative e di segreteria collegate con l’istanza ammontano a 50 euro.

L’invio delle istanza si potrà effettuare a partire dal termine iniziale che sarà determinato dal Ragioniere generale dello Stato.

Dopo l’invio della domanda il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 150 giorni di tempo per l’esame. Lo stesso ministero, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per ottenere l’abilitazione, provvederà all’emanazione del provvedimento di abilitazione. Dovrà inoltre annotare lo stesso provvedimento nel registro.

La validità dell’abilitazione al ruolo di revisore della sostenibilità decorrerà dalla data del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Revisore di sostenibilità: compiti e obblighi

Tra i compiti del revisore della sostenibilità c’è la redazione dell’apposita attestazione della conformità alle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della Corporate Sustainability Reporting Directive.

Ad occuparsi di tale attestazione può essere anche un revisore legale. Se il professionista è diverso da quello che si occupa della revisione legale del bilancio della società deve essere previsto un apposito scambio di informazioni che permetta di provvedere ai compiti delle due figure nel rispetto delle specifiche responsabilità.

In linea generale, il principale compito del revisore della rendicontazione di sostenibilità o della società di revisione legale è la propria relazione di attestazioni con le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle relative disposizioni.

Il revisore di sostenibilità deve fornire l’attestazione alla rendicontazione di sostenibilità ed esprimere, con la relazione di cui all’art. 14-bis del d.lgs. 39/2010, le proprie conclusioni in merito a:

  • conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
  • conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui all’art. 3, comma 10, e all’art. 4, comma 917;
  • conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del regolamento (UE) 2020/852.

I compiti della figura richiedono competenze specifiche e un alto grado di professionalizzazione, fattori che apriranno a diverse opportunità per i professionisti aggiornati sui temi legati agli ESG e alle evoluzioni normative delle norme sulla sostenibilità.

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