Il revisore di sostenibilità: compiti e obblighi con l’attuazione della direttiva CSRD
La direttiva CSRD introduce il ruolo del revisore di sostenibilità. Un focus su compiti e obblighi alla luce del decreto di attuazione.
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 attua la direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive e prevede l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità per società costituite secondo determinati modelli, imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate. Sono invece escluse le micro-imprese.
Le finalità perseguite sono l’attendibilità, la trasparenza per l’informazione sulla sostenibilità.
Un livello minimo su tali informazioni è previsto dagli standard rendicontazione adottati dalla Commissione europea, gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
La normativa in questione introduce la figura del revisore di sostenibilità e disciplina le modalità per l’incarico e l’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Tale ruolo può essere svolto direttamente da un commercialista, che si può occupare della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il revisore di sostenibilità
L’attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, la cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), è stata attuata dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è entrato in vigore il 25 settembre 2024.
La direttiva CSRD prevede il rafforzamento degli obblighi di reporting non strettamente finanziario ed ha come obiettivi la promozione della trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese, in relazione agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance, ovvero agli obiettivi ESG.
L’impresa infatti è obbligata a ottenere da un revisore un’attestazione sulla conformità del report di sostenibilità prodotto. Il professionista dovrà essere iscritto nel registro italiano o europeo e abilitato, anche specificatamente, alla rendicontazione di sostenibilità; l’incarico potrà anche essere conferito al revisore legale del bilancio.
La figura introdotta dal decreto legislativo è chiamata ad avere una preparazione specifica. A tal proposito vengono modificate le regole relative al tirocinio e alle conoscenze per il superamento dell’esame di idoneità professionale per diventare revisore contabile.
Le modifiche intendono fornire ai professionisti gli strumenti utili per poter rispondere appieno al ruolo di revisore di sostenibilità.
Contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione, modalità e scadenze per inviare le informazioni e aggiornamenti degli iscritti al Registro dei revisori contabili, saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto dovrà essere adottato di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.
Il ruolo del revisore di sostenibilità rientra tra quelli legati alle specializzazioni nella sostenibilità, un filone dell’attività dei commercialisti che ha ampie prospettive di crescita.
Rientra infatti tra gli incarichi che richiedono un alto grado di professionalizzazione e competenze specifiche.
Nel futuro tale ambito continuerà a richiedere una preparazione sempre maggiore, con un’attenzione costante alle evoluzioni normative e non solo. Di contro potrà offrire opportunità che potrebbero superare anche quelle relative a consulenza strategica o consulenza direzionale.
La sostenibilità, declinata in ambito imprenditoriale, rappresenta una sfida presente e futura al pari di quella dell’utilizzo della tecnologia e dell’innovazione nella quotidianità dei professionisti.
I compiti e gli obblighi del revisore di sostenibilità
L’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo che attua la CSRD, può essere predisposta anche da un revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell’incarico.
Nel caso in cui il revisore di sostenibilità e il revisore legale del bilancio delle società siano due persone diverse, sono chiamate a scambiarsi ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi.
Rimangono tuttavia distinte le specifiche responsabilità che derivano dallo svolgimento dei compiti.
Il principale compito del revisore della rendicontazione di sostenibilità, o la società di revisione legale, è quello di esprimere con la propria relazione di attestazione le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle disposizioni contenute nel decreto attuativo della CSRD.
Nel concreto, il revisore di sostenibilità è chiamato a fornire l’attestazione alla rendicontazione di sostenibilità ed esprimere, con la relazione di cui all’art. 14-bis del d.lgs. 39/2010, le proprie conclusioni in merito a:
- conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui all’art. 3, comma 10, e all’art. 4, comma 917;
- conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del regolamento (UE) 2020/852.
Il revisore di sostenibilità: abilitazione, tirocinio, esame di idoneità professionale e formazione continua
Il ruolo di revisore di sostenibilità può essere svolto nel rispetto di determinati requisiti, primo tra tutti quello di abilitazione all’esercizio della revisione legale.
Il decreto di attuazione della CSRD ricomprende, in un’accezione ampliata, l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nella disciplina della revisione legale.
In questo senso devono essere integrate le conoscenze richieste per l’iscrizione al Registro dei revisori legali con il riferimento agli incarichi per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Viene in tal senso introdotto uno specifico tirocinio per chi vuole abilitarsi allo svolgimento degli incarichi per il rilascio dell’attestazione appena citata.
Inoltre, l’esame di idoneità professionale viene integrato con altre materie. Nel novero vengono incluse quelle relative alla disciplina della rendicontazione di sostenibilità e della relativa attestazione.
In ultimo sono previsti gli obblighi di formazione continua per gli iscritti al Registro, che sono integrati anche con le materie relative all’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Con successivo decreto interministeriale verranno definiti il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione che intendano abilitarsi anche nello svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Lo stesso decreto stabilirà il contenuto e le modalità dei termini di invio delle informazioni e degli aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.
Gli obblighi del revisore di sostenibilità
In parallelo ai compiti del revisore di sostenibilità ci sono anche gli obblighi stabiliti dal decreto di attuazione della CSRD per la figura in questione.
Tra questi ci sono quelli deontologici e di scetticismo professionale, ovvero il riconoscimento della possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, tra le quali rientrano frodi o errori.
I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale devono infatti rispettare i principi della deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Consob. Una convenzione tra il MEF e gli ordini definisce le modalità di elaborazione dei principi.
A livello deontologico devono essere rispettati i principi di riservatezza e segreto professionale, oltre a quelli di indipendenza e obiettività.
Il principio dello scetticismo professionale si riferisce alla possibilità che il revisore legale eserciti i propri compiti nel corso dell’intera revisione, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo legato a comportamenti irregolari.
Questo principio, che deve guidare l’operato del revisore legale, si applica anche al revisore di sostenibilità. Lo stesso è quindi chiamato ad un costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare errori o frodi. Nel suo lavoro deve essere presente una valutazione critica della documentazione che compone l’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
Nel caso di violazioni di divieti previsti dalla normativa di attuazione della direttiva europea, sono previste sanzioni che possono andare da 5.000 a 500.000 euro.