Pagamenti con POS e scontrini elettronici: controllo sempre più serrato sui dati
Con le novità introdotte dal DL n. 39 del 2024, il controllo sull’incrocio dei dati tra i pagamenti con POS e gli scontrini elettronici si rafforza con l’introduzione di nuove sanzioni fino a 21.000 euro se non si trasmettono le informazioni o se si inviano con errori oppure omissioni
Incrociando i dati dei pagamenti con POS e quelli relativi agli scontrini elettronici, l’Agenzia delle Entrate verifica eventuali anomalie sulla certificazione delle somme incassate.
L’assetto di regole si rafforza con le novità contenute nel Decreto Legge numero 39 del 2024 che introduce nuove sanzioni fino a 21.000 euro nel caso in cui le informazioni non vengano trasmesse dagli operatori.
Il nuovo meccanismo sanzionatorio, quindi, non riguarda direttamente gli esercenti ma con un effetto a cascata il controllo si fa sempre più serrato.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate su pagamenti con POS e scontrini elettronici
In base a quanto disposto dall’articolo 22 del Decreto Legge n. 124 del 2019, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi per effettuare pagamenti tracciabili sono chiamati a inviare all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PafoPA, le seguenti informazioni:
- i dati identificativi degli strumenti messi a disposizione;
- l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.
In questo modo all’Amministrazione finanziaria arriva una panoramica degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti che può essere messa in relazione con le cifre certificate tramite i registratori di cassa.
Due canali diversi, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento e chi gestisce negozi, bar, ristoranti, per arrivare a riscontrare eventuali anomalie.
Con le novità introdotte dall’articolo 7, comma 5, del Decreto Legge numero 39 del 2024 il sistema viene potenziato con l’estensione delle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi degli operatori finanziari.
Pagamenti con POS e scontrini elettronici: potenziato il controllo sui dati
Il raggio d’azione delle regole previste dall’articolo 10 del Decreto legislativo numero 471 del 1997 si allarga anche all’invio dei dati relativi ai pagamenti con POS.
Viene aggiunto il comma 1-ter: La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Viene applicata, quindi, una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro nei seguenti casi:
- i dati non vengono inviati;
- vengono inviati in ritardo;
- le informazioni non risultano corrette.
Va specificato che le nuove sanzioni non riguardano in alcun modo chi gestisce negozi, bar o ristoranti: la modifica tocca la normativa che riguarda gli operatori che forniscono i sistemi di pagamento.
Senza dubbio, però, indirettamente la novità interessa anche gli esercenti, al centro di questo meccanismo di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Lo scorso autunno, infatti, alcune anomalie sulle informazioni ricevute dall’Amministrazione finanziaria avevano portato a delle lettere di compliance che mettevano in evidenza un disallineamento tra pagamenti elettronici giornalieri, fatture elettroniche e corrispettivi telematici, poi annullate dalla stessa Agenzia delle Entrate perché nate dalla ricezione di dati errati.