Obbligo POS 2022: il Decreto PNRR 2 anticipa le sanzioni al 30 giugno
Il Legislatore, con l’articolo 18, comma 1, D.L. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, anticipa al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle sanzioni POS in caso di rifiuto al pagamento elettronico o a mezzo di carte di debito/credito.
In cosa consistono queste sanzioni e a chi saranno irrogate? Scopriamolo in questo articolo a cura di TeamSystem.
Obbligo del POS
Come noto, l’articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012 e ss.mm.ii., c.d. “Decreto Crescita 2.0″, stabilisce che “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”.
Chi è obbligato ad avere il POS?
L’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici – erroneamente identificato come POS obbligatorio – è quindi previsto non solo per i commercianti ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) bensì anche per gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).
Come spesso accade, tuttavia, alla norma che introduce un obbligo, non ha fatto seguito la previsione di un connesso regime sanzionatorio.
A porre rimedio a questa lacuna normativa nel contesto di una norma tesa a contrastare il sommerso con il denaro contante, è intervenuto in un primo momento l’articolo 19-ter, D.L. 152/2021 (c.d. “Decreto PNRR”), introducendo nell’articolo 15, D.L. 179/2012, il nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale è stato previsto:
- l’obbligo in capo ai professionisti / imprese / commercianti di essere in possesso di un terminale POS, al fine di consentire i pagamenti elettronici relativi alle operazioni poste in essere;
- l’irrogazione di un’apposita sanzione a partire dall’1.1.2023 nei confronti dei predetti soggetti che rifiutano i pagamenti elettronici tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici.
Pagamento con POS: le sanzioni per chi non accetta pagamenti elettronici
Come detto, il successivo “Decreto PNRR 2”, con l’art. 18, comma 1, DL n. 36/2022, ha anticipato al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore del regime sanzionatorio al 30 giugno prossimo.
Le ragioni che hanno portato a questa anticipazione sono collegate all’attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Come desumibile dalla Relazione del citato Decreto n. 36/2022:
“la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti cash-based, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella milestone M1C1– 103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede «l’entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici»”.
L’ammontare delle sanzioni POS
Come disposto dal comma 4-bis del citato art. 15, la sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:
- € 30 (quota fissa);
- 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).
E’ importante evidenziare che non esistono esclusioni all’ obbligo POS. La predetta sanzione è infatti irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.
Da ultimo si evidenzia come sia espressamente inibita la possibilità della c.d. oblazione prevista dall’articolo 16, L. 689/1981 ai sensi del quale “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”
Il POS Digitale TeamSystem: modulo di integrazione ai servizi TS Pay
Il modulo di integrazione ai servizi TS Pay si arricchisce della nuova funzionalità di “POS digitale”, nativamente integrato con i gestionali TeamSystem.
La soluzione consente a chi emette fattura o parcella di accettare i pagamenti in presenza – tramite QR Code da stampare o da inserire a schermo – o a distanza, condividendo un link di pagamento via mail o messaggio.
Il nuovo tool è essenziale anche per i Professionisti che possono ora ricevere ed effettuare pagamenti elettronici, attraverso l’integrazione del modulo TS Pay con il gestionale TeamSystem Studio.