L’evoluzione della PSD2 e quali opportunità per le imprese

07.06.2022 - Tempo di lettura: 5

Nel corso degli ultimi tre anni, la seconda direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD21) è stata definitivamente attuata. I nuovi servizi di accesso ai conti di pagamento e le regole tecniche sull’autenticazione forte del cliente2, unitamente alla possibilità di sfruttare le interfacce API (Application Programming Interface) per interagire con le risorse messe a disposizione dalle banche, apre ora la strada allo sviluppo dell’Open Finance.

In un contesto evolutivo quale è quello che si designa, l’evoluzione del quadro di riferimento della finanza digitale porta a valutare il ruolo degli abilitatori tecnologici e dei fornitori di servi di pagamento innovativi, in un mercato, quello orientato alle imprese, che può trovare nuove opportunità di accrescimento e qualificazione.

I nuovi servizi previsti dalla PSD2

In estrema sintesi, la PSD2 prevede tre nuovi servizi basati sull’accesso ai conti, offerti da intermediari di pagamento vigilati (istituti di pagamento e/o di moneta elettronica, poste, banche):

  • Payment Initiation

Un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

  • Account Information
    Un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.
  • Funds Checking
    Un servizio che, su richiesta di un prestatore di servizi di pagamento che emette strumenti di pagamento basati su carta, obbliga la banca presso cui è radicato il conto a dare conferma immediata se vi sia disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione di un’operazione di pagamento basata su carta.

Caratteristica peculiare di questi nuovi servizi è la possibilità di essere erogati anche da soggetti terzi, chiamati TPP (Third Party Payment Services Provider), diversi da quelli che gestiscono i conti.
In particolare:

  • chi offre un servizio di Payment Initiation è chiamato PISP (Payment Initiation Service Provider) e può disporre ordini di pagamento basati su bonifici o bonifici istantanei, facilitando l’operatività del pagatore e del beneficiario;
  • chi offre un servizio di Account Information è chiamato AISP (Account Information Service Provider) e può consentire l’accesso a informazioni di più conti domiciliati presso banche diverse, tramite un’unica interfaccia, aggregandone le viste;
  • chi sfrutta i servizi di Funds Checking può farne uso per emettere strumenti di pagamento basati su carta disaccoppiati dal conto; i soli intermediari che possono essere abilitati sono già in possesso di un’autorizzazione all’emissione di carte di pagamento (potrebbero essere, anche in questo caso, istituti di pagamento e/o di moneta elettronica, le poste o le banche) e vengono chiamati CISP (Card-based instrument Issuer Service Provider).

Per ciascun servizio, l’utente che ne fruisce si autentica in sicurezza con l’istituto presso il quale ha aperto un conto di pagamento accessibile online, autorizzandone l’accesso: di tipo dispositivo nel caso di Payment Initiation e di tipo informativo nel caso di Account Information e Funds Checking.

La prestazione di questi nuovi servizi è riservata a soggetti appositamente autorizzati e vigilati dall’Autorità competente per lo Stato membro (in Italia è la Banca d’Italia), che, quando non siano già banche, operano in un regime speciale degli istituti di pagamento (sono i cosiddetti IP TPP, ossia Istituti di Pagamento che operano come TPP).

A titolo esemplificativo, un soggetto che offra software e servizi gestionali per le imprese e che abbia chiesto e ottenuto l’autorizzazione a operare come IP TPP sia in qualità di PISP che di AISP, può offrire servizi basati su Payment Initiation e Account Information integrati nelle proprie soluzioni.

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La strategia europea su Digital Finance e Retail Payments

Nel settembre 2020, la Commissione europea ha diffuso la proposta di nuovo quadro di sviluppo normativo a supporto del processo di digitalizzazione della finanza, cui ha dato il nome di Digital Finance Package3.

Con una profondità temporale di dieci anni, il pacchetto legislativo indirizza due linee di sviluppo strategico per l’Europa chiamate Digital Finance Strategy e Retail Payments Strategy.

Nel primo documento, comprensivo di diverse proposte legislative, viene definita la strategia in ambito Digital Finance. Con il secondo documento, la Commissione si concentra in particolare sulla strategia in ambito pagamenti al dettaglio e ricomprende circa una ventina di azioni d’indirizzo strategico.

In particolare, Digital Finance Strategy indirizza quattro priorità, tra cui rileva, al primo posto, la creazione di uno spazio europeo dei dati finanziari per promuovere l’innovazione nel contesto dell’Open Finance. Nel merito, una proposta legislativa sulla creazione di un framework per l’Open Finance, si pone l’obiettivo di abilitare la progettazione di servizi in una più ampia visione europea di “open asset sharing economy”.

Anche nel documento di Retail Payments Strategy sono definite quattro priorità, fra le quali rileva lo sviluppo di soluzioni di pagamento digitali e istantanee con portata paneuropea, mentre per quanto riguarda le strategie, nel novero delle azioni di indirizzo strategico emergono quelle orientate a:

  1. diffondere l’uso dei pagamenti istantanei e, nello specifico, quelli avviati tramite QR Code;
  2. consolidare il potenziale della PSD2 e della SEPA; nel merito, gli sviluppi avviati già con la PSD2 nella direzione dell’Open Banking saranno ulteriormente consolidati ed estesi, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e della concorrenza.

La consultazione pubblica su Open Finance

A maggio 2022 la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica a oggetto il succitato nuovo quadro di riferimento per l’Open Finance.

Nel testo della consultazione, con Open Finance ci si riferisce espressamente all’accesso da parte di fornitori di servizi terzi ai dati dei clienti (sia imprese che consumatori), con il consenso del cliente, in un’ampia gamma di servizi finanziari. In quanto tale, costituirebbe il prossimo passo della politica dell’UE sull’accesso ai dati nel settore finanziario dopo i diritti di accesso ai dati dei conti di pagamento introdotti con la PSD2, anch’essa attualmente in fase di revisione.

I benefici attesi dall’Open Finance si traducono (nella sostanza), in un più agevole accesso a servizi di migliore qualità e a un prezzo più concorrenziale, perfezionando il rapporto complessivo tra costi e qualità. Ciò porterebbe alla creazione e all’offerta di nuovi servizi più incentrati sull’utente, arricchendo il coinvolgimento dei clienti e creando valore sia per gli utenti che per i loro fornitori di servizi.

L’impatto previsto sull’economia in generale è, dunque, positivo, grazie a una fornitura di servizi più efficiente come risultato di una concorrenza più efficace. Ciò detto, si deve però tenere in debito conto anche l’impatto che l’Open Finance può avere sui diritti fondamentali del cittadino, tra cui la privacy e la protezione dei dati. Il quadro legislativo dovrà quindi essere sviluppato nel pieno rispetto del GDPR, compresi i principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, accuratezza e limitazione della conservazione.

La consultazione pubblica sulla revisione della PSD2

Sempre a maggio 2022, la Commissione europea ha aperto un’altra consultazione pubblica sull’opportunità di revisione della PSD2, in linea con quanto previsto nel documento Retail Payment Strategy di cui più sopra si è accennato.

Il processo di riesame della direttiva posto in consultazione potrebbe riguardare alcune questioni, fra cui vale annoverare quelle relative:

  • ai nuovi operatori del mercato (per esempio le fintech), che offrono servizi che non esistevano o stavano appena emergendo quando è stata adottata la PSD2. Per esempio, alcune aziende offrono sempre più spesso servizi di pagamento a complemento di altri servizi, oppure offrono servizi diversi da quelli di pagamento per facilitare un servizio di pagamento. Altre hanno introdotto soluzioni di pagamento che fanno ricorso a nuove tecnologie (si pensi ai Digital Wallet o ai pagamenti contactless). Anche le abitudini di pagamento e le aspettative dei cittadini sono cambiate. Oggi molti consumatori usano strumenti innovativi per avviare i pagamenti, ma si aspettano che le transazioni avvengano in modo istantaneo, conveniente e sicuro.
    D’altro canto, l’innovazione può creare ostacoli per gli utenti di servizi di pagamento che non usano agevolmente la tecnologia.
    Anche a tal fine, la Commissione intende valutare, tra le altre cose, se l’ambito di applicazione, le esclusioni e le definizioni della direttiva siano ancora adeguati a garantire la regolamentazione dei pertinenti operatori di mercato, l’esistenza di condizioni di parità e una sufficiente attenuazione dei rischi.
  • all’offerta di servizi di pagamento basati sull’accesso ai dati dei conti di pagamento agevolata dalla PSD2, che ha concesso a diversi operatori di mercato di offrire questi servizi, talora anche in combinazione (ovvero a completamento) di un’offerta pregressa, volta a progettare nuove value proposition. Tuttavia, l’accesso ai conti ha posto (e pone tuttora) diversi problemi e il riesame valuterà in che modo sono stati (ovvero siano ad oggi) affrontati. Riguarderà anche l’accesso alle infrastrutture e ai servizi di pagamento, valutando inoltre il potere di imporre sanzioni nel quadro dell’attuazione della PSD2.

Quali opportunità emergono per le imprese dal Digital Finance Package europeo

In merito alle strategie di sviluppo dei pagamenti retail previsti nel Digital Finance Package, i nuovi servizi di pagamento istantanei basati su bonifico possono consentire alle imprese di migliorare i flussi di cassa, ottimizzando i costi associati allo strumento di incasso, non più in funzione dell’importo ma del numero di transazioni.

L’evoluzione del quadro di riferimento per l’Open Finance potrebbe introdurre strumenti innovativi e favorire lo sviluppo di servizi più convenienti per i consumatori e le imprese. In tal senso, ci si aspetta anche un accesso più agevole ai grandi dataset da parte dell’industria dei pagamenti e dei servizi finanziari, che faciliterebbe lo sviluppo di nuovi servizi basati sui dati. Ciò porterebbe nuove opportunità di business, consentendo anche un’estensione delle value proposition pregresse.

Le soluzioni di digital finance potranno avvalersi di una (più) robusta e precisa analisi dei dati; ciò potrebbe facilitare la transizione del settore finanziario verso soluzioni su misura per i clienti, interfacce utente migliorate e un miglioramento della user experience.

A titolo esemplificativo, laddove il generico cliente di un fornitore di servizi finanziari fosse disposto a concedere ad altre aziende (“terze parti”) l’accesso ai propri dati generati nell’interazione con il fornitore, potrebbe decidere di farlo in sicurezza, ovvero in un regime regolamentato, per uno dei seguenti scopi:

  • ricevere una panoramica completa della propria situazione finanziaria basata sui dati di tutti i fornitori di servizi finanziari esistenti con cui ha, o ha avuto, rapporti di business (ad esempio, il consolidamento dei dati di diversi portafogli di investimento);
  • ricevere ulteriori servizi finanziari da un altro fornitore;
  • passare a un altro fornitore di servizi finanziari in modo più facile e semplice.

In qualità di abilitatore tecnologico a supporto delle imprese, nel quadro di un’offerta B2B2C, le opportunità offerte dall’Open Finance potrebbero dare maggiori benefici ai clienti al dettaglio, consentendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • la creazione di strumenti di confronto che facilitino il cambio di fornitore;
  • la proposta di servizi di brokeraggio online per fornire prodotti finanziari al miglior prezzo;
  • l’offerta di consulenza personalizzata e di prodotti finanziari su misura;
  • la progettazione di strumenti di gestione delle finanze personali (ad esempio, avvisi di scoperto e raccomandazioni per la scelta di prodotti a tassi di interesse più bassi, commissioni di scoperto più basse);
  • lo sviluppo di strumenti di gestione del patrimonio personale per il monitoraggio e la gestione di attività e passività (ad esempio, gestione degli obiettivi finanziari, analisi degli investimenti e dei loro rendimenti, monitoraggio dei fattori di ricchezza come i risparmi, le spese e il budget);
  • la proposta di metodi alternativi di valutazione del credito per l’inclusione finanziaria (ad esempio, per i lavoratori della gig economy);
  • l’accesso più rapido dei clienti ai fornitori di servizi finanziari;
  • l’offerta di strumenti di tracciamento delle pensioni che forniscano una panoramica completa dei diritti maturati;
  • la proposta di strumenti digitali per valutare il profilo ESG dei prodotti finanziari (ad esempio, l’impatto ambientale dei portafogli di investimento o la stima dell’impronta di carbonio di prodotti specifici).

Queste sono solo alcune delle opportunità che, in fase di consultazione del framework su Open Finance, la Commissione europea intende indagare. Il quadro legislativo che si avrà (inizialmente previsto entro la metà del 2022) sarà tale da poter ricomprendere un insieme composito di soluzioni innovative, frutto di un confronto fra attori del mercato che operano sia sul fronte della domanda sia su quello dell’offerta, mediato da tutti gli stakeholders interessati. Un quadro di riferimento future proof e (forse) anche più sostenibile.

 

Bibliografia

  • European Commision, CONSULTATION DOCUMENT TARGETED CONSULTATION ON OPEN FINANCE FRAMEWORK AND DATA SHARING IN THE FINANCIAL SECTOR, 10 maggio 2022.
  • European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on a Digital Finance Strategy for the EUCOM(2020) 591 final, Brussels, 24 settembre 2020.

Riferimenti ai video della serie “L’appuntamento con l’esperto” 

1 Direttiva (UE) 2015/2366, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 dicembre 2015.

2 Le regole le regole tecniche sull’autenticazione forte del cliente sono previste dal regolamento delegato (UE) 2018/389.

3 il Digital Finance Package è stato diffuso dalla Commissione europea il 24 settembre 2020.

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